Cassazione Penale, Sentenza n. 15909/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per cassazione deducendo: 1) nullità per mancata escussione di un teste la cui ammissione era stata revocata (contestando la tardività della deduzione di tale revoca); 2) errata qualificazione del fatto come tentata estorsione, sostenendo che la TECNOPOL aveva neutralizzato la pretesa creditoria e che la valutazione si basa su un giudizio ex post del processo civile successivo; 3) mancanza dell'elemento soggettivo per buona fede dell'agente; 4) omessa derubricazione in tentata truffa, poiché il male sarebbe stato solo ventilato e non dipendente direttamente dall'agente; 5) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché la questione relativa alla revoca dell'ammissione del teste non è stata tempestivamente dedotta in primo grado e la relativa nullità doveva essere immediatamente prospettata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.. I motivi relativi alla configurabilità della tentata estorsione e all'elemento soggettivo sono ritenuti meramente reiterativi e manifestamente infondati: la Corte territoriale ha valorizzato la falsità delle sottoscrizioni sui documenti, l'inverosimiglianza della documentazione, la revoca del decreto ingiuntivo e il rapido deposito dell'istanza di fallimento e la sua comunicazione alle banche, elementi incompatibili con una condotta in buona fede e idonei a configurare l'estorsione. La censura sulla mancata concessione dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 è inammissibile per mancata deduzione in appello. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, resa senza motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità che deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente; in mancanza, la nullità è sanata.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione richiamata per consolidare che l'uso di mezzi giudiziari legittimi può integrare il reato quando venga strumentalizzato per ottenere un profitto ingiusto e produca un effetto costrittivo sulla vittima (es. istanza di fallimento comunicata alle banche).
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la Corte rileva che la relativa deduzione non è stata svolta in appello e pertanto non è valutabile in cassazione.
art. 485 cod. pen.
Richiamato nel capo di primo grado: il Tribunale aveva assolto per tale fattispecie perché il fatto non era più previsto come reato; la questione è incidentale rispetto alla decisione di cassazione.
Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017 (D.M.)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la revoca ingiustificata dell'ammissione di testi determina una nullità che deve essere immediatamente dedotta.
Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018 (Del Zompo) e Sentenza n. 46084 del 21/10/2015 (Levak)
Precedenti interpretativi utilizzati per distinguere tra truffa e estorsione: la truffa opera quando il male è prospettato come possibile/inesistente e induce in errore; l'estorsione quando il male è presentato come certo e realizzabile dall'agente, determinando una costrizione.
Massime di principio
- Le nullità processuali derivanti dalla revoca dell'ammissione dei testi della difesa devono essere dedotte immediatamente in giudizio: se non vengono sollevate tempestivamente, sono sanate e non costituiranno motivo valido in cassazione.
- L'utilizzo strumentale di atti o mezzi giudiziari (es.: deposito di documentazione falsa, ricorso per decreto ingiuntivo supportato da sottoscrizioni false, istanza di fallimento comunicata a terzi) può integrare il reato di estorsione quando produce un effetto costrittivo reale e mira a ottenere un profitto ingiusto.
- La distinzione tra truffa e estorsione dipende dalla modalità e dall'intensità della minaccia: se il male è prospettato come possibile e non riconducibile all'agente si tende verso la truffa; se il male è indicato come certo e realizzabile dall'agente (o da altri per sua azione), si configura l'estorsione.
- Le valutazioni basate su elementi emersi successivamente (esiti di processi civili) non escludono l'accertamento penale se, alla luce degli elementi disponibili al tempo del fatto (falsità documentale, condotte immediate successive), sussistono indizi di dolo e di condotta costrittiva.
- Le circostanze attenuanti e le questioni di fatto devono essere dedotte nei gradi precedenti: censure non proposte in appello sono, di norma, inammissibili in cassazione.
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