Cassazione Penale, Ordinanza n. 22360/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/10/2025, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio in forma lieve. La difesa deduce vizio di motivazione e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che la valutazione della prova sulla destinazione della sostanza non sarebbe stata corretta. La Corte di cassazione rileva però che le censure mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in legittimità se sorretti da motivazione congrua. La sentenza impugnata aveva escluso l'uso personale valorizzando il quantitativo sequestrato, la suddivisione in dosi e le modalità di occultamento dello stupefacente tra gli arbusti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi formulati non integrassero censure deducibili in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per la detenzione di sostanza stupefacente non destinata al consumo personale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Viene richiamato come fattispecie incriminatrice per la detenzione di stupefacente in ipotesi di lieve entità, ritenuta integrata in base agli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino esclusivamente a una diversa valutazione del fatto o delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, coerente e idonea a spiegare il percorso logico-giuridico seguito, anche se la difesa ne contrappone una lettura alternativa.
- Ai fini della distinzione tra detenzione di stupefacente per uso personale e detenzione finalizzata allo spaccio, possono assumere rilievo il quantitativo della sostanza, la suddivisione in dosi e le modalità concrete di detenzione e occultamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando denuncia, sotto forma di vizio di motivazione o violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, questioni che si risolvono in una mera rivalutazione del compendio probatorio.
Come è indicizzato
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