Cassazione Civile, Ordinanza n. 31322/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (noleggiatore NCC)
La controversia
Un titolare di licenza di noleggio con conducente rilasciata da un Comune diverso da Roma impugnava davanti al giudice di pace alcune ordinanze-ingiunzioni elevate nel 2017 per accesso senza autorizzazione a zone a traffico limitato e per circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici nel Comune di Roma. L'opposizione era stata rigettata dal giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale di Roma. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Roma, che avrebbe già deciso la medesima questione sulla sospensione dell'applicabilità dell'art. 5-bis l. 21/1992; 2) violazione dell'art. 5-bis l. 21/1992, dell'art. 9, co. 3, d.l. 244/2016 conv. in l. 19/2017, dell'art. 1, co. 1136, l. 205/2017 e dell'art. 11 l. 21/1992, sostenendo che, durante la sospensione della nuova disciplina, gli NCC potevano accedere a ZTL e corsie preferenziali in assenza di un regolamento comunale specifico, regolamento che il Comune non aveva prodotto in giudizio; 3) violazione dell'art. 204 C.d.S. e dell'art. 14 d.lgs. 139/2000, motivo che però restava subordinato all'esito dei primi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondato il giudicato esterno perché relativo a violazioni e ordinanze-ingiunzioni distinte. Ha invece accolto la censura sulla disciplina dell'accesso degli NCC, affermando che, nel periodo di sospensione della normativa sopravvenuta, restava applicabile l'art. 11, co. 3, l. 21/1992; tuttavia, la legittimità di eventuali limitazioni comunali presupponeva l'esistenza e la produzione in giudizio di un regolamento comunale specifico, non suscettibile di essere supplito dal principio iura novit curia nel caso dei regolamenti comunali non edilizi. Poiché tale regolamento non risultava allegato, le sanzioni sono state ritenute illegittime per violazioni insussistenti.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale fa stato nei limiti oggettivi del titolo della domanda e del bene della vita dedotto, coprendo il dedotto e il deducibile entro i suoi elementi costitutivi.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato formale è richiamato come riflesso del giudicato sostanziale ai fini dell'efficacia vincolante della decisione passata in giudicato.
art. 5-bis l. 21/1992
La disposizione sopravvenuta sull'accesso degli NCC non esaurisce la disciplina previgente, che resta integrata e coordinata con gli artt. 3 e 11 della stessa legge.
art. 9, co. 3, d.l. 244/2016 conv. in l. 19/2017
La Corte vi ricava una sospensione dell'efficacia delle disposizioni sopravvenute concernenti l'accesso degli NCC, poi prorogata fino al 31/12/2018.
art. 1, co. 1136, l. 205/2017
Richiamato nel quadro normativo sulla proroga della sospensione della disciplina sopravvenuta.
art. 11 l. 21/1992
L'art. 11, co. 3, consente agli NCC l'accesso alle corsie preferenziali e alle facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, salvo regolamentazione comunale specifica ai sensi del comma 1.
art. 204 C.d.S.
Il terzo motivo lo invocava in relazione alle sanzioni contestate, ma il motivo è stato assorbito.
art. 14 d.lgs. 139/2000
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere opposto solo quando la precedente decisione abbia ad oggetto il medesimo rapporto giuridico nei suoi elementi costitutivi essenziali; non basta la coincidenza delle parti se cambiano le singole infrazioni o i provvedimenti impugnati.
- In materia di NCC, la disciplina sopravvenuta sull'accesso a ZTL e corsie riservate non elimina automaticamente la disciplina previgente: durante la sospensione della nuova normativa continuano a operare le disposizioni originarie della legge quadro, in coordinamento con le integrazioni successive.
- Le limitazioni comunali all'accesso degli NCC sono legittime solo se sorrette da un regolamento comunale specifico che risulti effettivamente acquisito al giudizio.
- Il principio iura novit curia non consente di supplire alla mancata produzione di regolamenti comunali non aventi natura edilizia in materia di distanze; in tale ambito il contenuto regolamentare deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca.
- Se la sanzione amministrativa è fondata su una violazione che, alla luce della corretta disciplina applicabile, risulta insussistente, l'ordinanza-ingiunzione deve essere annullata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31253/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31255/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31257/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31260/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →