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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 298 del 14 dicembre 2024 del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, all'esito del giudizio R.G. n. 113/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale in data 25 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202500840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 298 del 14 dicembre 2024 del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente il contributo annuale di 500 euro per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, mediante le modalità previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha liquidato le spese legali del giudizio presupposto, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al capitale. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una soluzione tempestiva. Il ricorrente ha quindi chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale al giudicato, mediante il pagamento delle spese legali, mentre era rimasto ineseguito il riconoscimento del capitale dovuto al docente. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'Ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamato quale fondamento normativo del contributo destinato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato non preclude l'accoglimento del ricorso, ma legittima l'adozione di misure sostitutive limitatamente alla parte ancora ineseguita.
  • Quando l'amministrazione debitrice non esegue tempestivamente la parte essenziale della prestazione pecuniaria stabilita da una sentenza irrevocabile, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • Il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto non integra l'esecuzione completa di una sentenza che imponga anche il riconoscimento e il pagamento del capitale dovuto.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice; quando l'incarico è svolto da un dipendente pubblico nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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