Sentenza n. 361/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento: 1) della determinazione dell’amministratore unico di FRZ s.r.l. n. GA 95/2025/RA.RI del 23 giugno 2025, pubblicata in pari data, con cui è stata rivalutata l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. per l’affidamento del servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 200301) prodotti nel comune di Formia, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (CIG B4EDB92105); 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi in ogni caso: l’eventuale determina a contrarre, l’eventuale lex specialis della procedura, l’eventuale invito a presentare un’offerta, la nota trasmessa dalla controinteressata a FRZ s.r.l. l’11 giugno 2025, la nota di FRZ s.r.l. a RIDA Ambiente del 13 giugno 2025, la nota trasmessa da RIDA Ambiente a FRZ s.r.l. il 16 giugno 2025; B) la declaratoria di inefficacia del contratto del 18 dicembre 2024; C) la condanna al risarcimento in forma specifica mediante subentro ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di rivalutazione dell’offerta e conferma dell’affidamento del servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati a un’impresa concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante, in esecuzione di una precedente sentenza, aveva rivalutato l’offerta dell’aggiudicataria e confermato l’affidamento del servizio sino al 31 dicembre 2025. Ha dedotto che l’aggiudicataria avesse fornito informazioni false o fuorvianti sull’inclusione nella tariffa dell’ecotassa e dell’adeguamento ISTAT 2025; che tali informazioni avessero inciso sulla valutazione comparativa delle offerte e dovessero comportare l’esclusione dell’operatore per grave illecito professionale; che la stazione appaltante non avesse svolto un’istruttoria adeguata; e che il prezzo dell’aggiudicataria, correttamente maggiorato di ecotassa e adeguamento ISTAT, non fosse più conveniente rispetto a quello della ricorrente. Sono state inoltre proposte domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica o per equivalente. La Regione Lazio e il Comune di Formia hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti a loro imputabili. La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno sostenuto, invece, che le informazioni contestate non avessero inciso sulla scelta, fondata sul costo complessivo del servizio e sulla convenienza dell’offerta anche considerando i maggiori costi di trasporto.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio la Regione Lazio e il Comune di Formia per difetto di legittimazione passiva. Ha dichiarato improcedibile la domanda annullatoria, poiché il contratto, relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, era stato integralmente eseguito e l’annullamento non avrebbe più procurato alla ricorrente l’utilità sostanziale del subentro. Ha tuttavia esaminato incidentalmente la legittimità dell’atto ai fini della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha riconosciuto che le informazioni dell’aggiudicataria erano decettive: la tariffa regionale era al netto dell’ecotassa e l’adeguamento ISTAT 2025 non poteva essere considerato già incluso, anche perché l’eventuale rinuncia all’adeguamento avrebbe contrastato con la disciplina tariffaria e con il principio di copertura dei costi. Tuttavia, l’informazione falsa o fuorviante non determina automaticamente l’esclusione dell’operatore. Occorre anche dimostrare che essa fosse concretamente idonea a influenzare la decisione di esclusione, selezione o aggiudicazione. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva motivato la convenienza dell’offerta dell’aggiudicataria sulla base del costo totale di smaltimento, pari a 197,20 euro/tonnellata contro 202,48 euro/tonnellata dell’offerta della ricorrente, tenendo conto anche dei maggiori costi di trasporto. La ricorrente non ha fornito una dimostrazione aritmetica e contabile sufficiente del fatto che, aggiungendo ecotassa e adeguamento ISTAT, l’esito della comparazione sarebbe mutato. Il provvedimento è stato quindi ritenuto legittimo ai fini dell’accertamento incidentale e la domanda risarcitoria è stata rigettata per mancanza di un atto illegittimo fonte di responsabilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice, quando l’annullamento non è più utile ma permane un interesse risarcitorio, di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi
L’esclusione per grave illecito professionale richiede l’accertamento di una condotta idonea a porre in dubbio integrità o affidabilità, secondo la disciplina tassativa dell’art. 98.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: […] b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
La falsità o fuorvianza dell’informazione è necessaria ma non sufficiente per l’esclusione: occorre anche che l’informazione sia suscettibile di influenzare concretamente le decisioni della stazione appaltante e che incida negativamente sull’integrità o affidabilità dell’operatore, all’esito di una valutazione concreta e in contraddittorio.
art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando utilizzata per l’affidamento del servizio.
art. 3, commi 24-41, l. 549/1995
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, qualificato dal giudice come voce distinta dalla tariffa regionale e da applicare separatamente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato applicato per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione dell’improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale esecuzione del contratto rende improcedibile la domanda di annullamento quando l’eliminazione degli atti impugnati non può più procurare al ricorrente il bene della vita costituito dall’affidamento o dal subentro; se permane una domanda risarcitoria, il giudice può accertare incidentalmente la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- La fornitura di informazioni false o fuorvianti da parte di un concorrente non comporta automaticamente l’esclusione per grave illecito professionale: la stazione appaltante deve accertare in concreto, nel contraddittorio, la falsità o fuorvianza, la concreta idoneità dell’informazione a influenzare le decisioni di esclusione, selezione o aggiudicazione e l’incidenza negativa sulla integrità o affidabilità dell’operatore.
- Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale, il ricorrente che contesti l’aggiudicazione deve dimostrare non solo la natura falsa o fuorviante dell’informazione, ma anche, con una verifica concreta e possibilmente aritmetico-contabile, che essa abbia potuto alterare l’esito della comparazione tra le offerte.
- La tariffa di accesso a un impianto di trattamento dei rifiuti espressamente determinata al netto dell’ecotassa non può essere presentata come comprensiva di tale tributo; analogamente, l’adeguamento tariffario annuale non può essere considerato già incluso in assenza di un dato disponibile o di una valida disciplina contrattuale compatibile con la regolazione tariffaria.
- Il giudizio sulla capacità distorsiva di un’informazione deve essere distinto da quello sulla sua falsità: anche un’informazione indubbiamente decettiva non giustifica l’esclusione se, sulla base degli elementi della procedura, non risulta che abbia concretamente inciso sulla scelta dell’amministrazione.
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