Cassazione Civile, Ordinanza n. 03115/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia origina da rapporti bancari di conto corrente e di mutuo ipotecario intercorsi tra una società e la banca originaria, per i quali due persone fisiche avevano prestato fideiussione. Dopo il subentro di una società cessionaria del credito, i debitori hanno impugnato in appello le decisioni di primo grado sfavorevoli. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato, in un unico motivo cumulativo, la violazione dell'art. 58 t.u.b., dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 1264 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria; con il secondo hanno dedotto la violazione dell'art. 1224 c.c. e della l. n. 108 del 1996, sempre con censure motivazionali, contestando il trattamento degli interessi di mora e la verifica dell'usurarietà. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo e non separato. Ha comunque osservato che, nel merito, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto sufficiente, per la cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei crediti ceduti e dei criteri di individuazione, unitamente agli altri elementi di causa. Quanto all'usura, ha rilevato che il tasso di mora pattuito era inferiore al tasso soglia e ha richiamato il principio secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; in caso di superamento del tasso soglia, gli interessi usurari non sono dovuti e trova applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con sostituzione della misura lecita ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Norme richiamate
art. 58 t.u.b.
Nella cessione in blocco dei crediti bancari, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti e dei criteri di individuazione può essere sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, se consente di individuare senza incertezze i rapporti ceduti.
art. 111 c.p.c.
È richiamato insieme ad altre censure, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per formulazione cumulativa e non separata dei motivi.
art. 1264 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla cessione del credito, ma la censura è dichiarata inammissibile; il richiamo non incide sull'esito per la corretta prova della cessione in blocco.
art. 380-bis c.p.c.
Consente la definizione in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato; il Collegio la condivide.
art. 1224 c.c.
In tema di interessi moratori usurari, se la pattuizione supera il tasso soglia, gli interessi non sono dovuti nella misura usuraria ma nella misura lecita dei corrispettivi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
l. n. 108 del 1996
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica dell'usurarietà va effettuata secondo i criteri ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 1815, comma 2, c.c.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende la nullità della clausola sugli interessi usurari e la non debenza degli interessi nella misura pattuita.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la condanna accessoria conseguente alla soccombenza nel giudizio definito in camera di consiglio.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la condanna accessoria conseguente alla soccombenza nel giudizio definito in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in un unico motivo plurime censure eterogenee senza svilupparle separatamente, impedendo alla Corte di individuare con chiarezza le singole questioni devolute.
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., la prova della titolarità del credito in capo al cessionario può essere fornita mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché esso indichi le categorie dei crediti ceduti e i criteri che ne consentano l'individuazione senza incertezze.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; se il tasso di mora pattuito supera il tasso soglia, la clausola è colpita dalle conseguenze di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., e gli interessi sono dovuti solo nei limiti della misura lecita.
- Ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, il parametro di confronto va ricostruito secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, tenendo conto dei decreti ministeriali e della struttura del TEG/TEGM indicata dalle Sezioni Unite.
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