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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritenendo che la costituzione in giudizio fosse avvenuta con il patrocinio di un avvocato del libero foro, e dunque in modo non consentito. Le amministrazioni ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, e dell'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per il solo fatto che l'agente della riscossione era assistito da un avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo cui l'ente può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato, oppure di avvocati del libero foro negli altri casi e, in particolare, nelle liti innanzi alle Commissioni tributarie secondo il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2017. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    disciplinerebbe le modalità di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, consentendo il ricorso ad avvocati del libero foro secondo i criteri previsti.

  • art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per il regime delle ipotesi speciali in cui è necessario il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati dal principio delle Sezioni Unite come parametri per il conferimento dell'incarico a professionisti del libero foro.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    richiamato quale base per i criteri generali che regolano la scelta del patrocinio esterno.

  • art. 363 c.p.c.

    citato nel richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei casi consentiti, mediante avvocati del libero foro senza necessità di una specifica delibera o di ulteriori formalità quando la scelta sia riconducibile alle ipotesi previste dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o all'indisponibilità di quest'ultima.
  • Nel processo tributario, la mera circostanza che l'agente della riscossione sia difeso da un avvocato del libero foro non comporta di per sé l'inammissibilità dell'atto processuale, se la difesa rientra nei casi normativamente e convenzionalmente consentiti.
  • Quando la scelta del patrocinio discende dalla disciplina convenzionale o dall'indisponibilità dell'Avvocatura erariale, il relativo presupposto si presume implicitamente integrato con la costituzione in giudizio, senza necessità di specifica allegazione o prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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