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Sentenza

Sentenza n. 2139/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7067/2024, depositata e resa pubblica il 25.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8151/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 29.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025;

Giustizia amministrativa202506670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di euro 1.000,00, relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 29 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non risultando provato l'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non era stata dimostrata l'esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, assegnando la Carta elettronica per gli importi e le annualità dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, oltre agli interessi previsti dal titolo. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, qualificandola come misura sanzionatoria e compulsoria, e l'ha determinata in una somma pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Ha inoltre nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte interessata per compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria per stimolare l'adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto condizione sussistente per l'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l'obbligo da eseguire consiste in un facere avente valore economico determinato; la misura può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione e soggetta a un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuandone i poteri e assegnando un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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