Ordinanza n. 26/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- del 16 dicembre 2025, nella parte in cui prevede che “cesserà i suoi effetti, con il conseguente rientro dell’interessato alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, senza ulteriori comunicazioni, al venir meno delle necessità assistenziali nei confronti della nonna, rappresentante con l’istanza di trasferimento presentata il 30 ottobre 2024”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 16 dicembre 2025, nella parte in cui disponeva la cessazione degli effetti del trasferimento temporaneo e il conseguente rientro alla Stazione Carabinieri di assegnazione al venir meno delle necessità assistenziali nei confronti della nonna
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la clausola del provvedimento che subordinava la permanenza degli effetti del trasferimento al perdurare delle necessità assistenziali nei confronti della nonna e prevedeva il rientro senza ulteriori comunicazioni. In sede cautelare il TAR ha rilevato, con sommaria delibazione, il fumus boni iuris in relazione alle doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione: nell'istanza di trasferimento l'interessato aveva infatti indicato anche l'esigenza di assistenza al padre, profilo sul quale l'amministrazione non risultava essersi pronunciata.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, disponendo il riesame dell'atto impugnato con specifico riferimento alla mancata considerazione dell'esigenza assistenziale relativa al padre. Ha ordinato all'amministrazione di depositare nel giudizio, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, il nuovo provvedimento adottato, corredato da copia dei documenti in esso citati o comunque utili alla decisione. La trattazione del merito è stata rinviata a una successiva udienza pubblica da fissarsi con decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il testo non esplicita una distinta valutazione del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previsione non riportata nel testo
È la base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e ha accolto la tutela cautelare disponendo il riesame dell'atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
previsione non riportata nel testo
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
previsione non riportata nel testo
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
previsione non riportata nel testo
Richiamato quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione può integrare il fumus boni iuris quando l’amministrazione ometta di esaminare uno specifico elemento assistenziale espressamente indicato nell’istanza dell’interessato.
- Quando un provvedimento di trasferimento temporaneo per esigenze assistenziali prevede la cessazione automatica dei suoi effetti al venir meno di una determinata esigenza, l’amministrazione deve considerare e motivatamente valutare anche le ulteriori esigenze assistenziali dedotte nella domanda originaria, se rilevanti per la decisione.
- La tutela cautelare può essere accolta anche con la sola imposizione del riesame dell’atto, senza anticipare definitivamente la decisione di merito, ordinando all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento e di depositarlo nel giudizio con la relativa documentazione.
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