Sentenza n. 1856/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico con accumulo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di Autorizzazione Unica presentata il 29 giugno 2023 ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, relativa a un impianto agrivoltaico con accumulo e alle opere connesse. Il procedimento ambientale si è concluso con giudizio positivo di compatibilità ambientale adottato il 14 ottobre 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento autorizzatorio entro sessanta giorni dalla conclusione della VIA. L’amministrazione si è costituita con atto di pura forma.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha ritenuto applicabile, nonostante l’abrogazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 da parte del d.lgs. 190/2024, la disciplina previgente, poiché alla data di entrata in vigore del nuovo decreto la procedura era già in corso: la verifica di completezza documentale risultava compiuta con la dichiarazione di procedibilità del 26 gennaio 2024 e la proponente non aveva optato per la nuova disciplina. In base all’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico era di sessanta giorni, al netto dei tempi della valutazione ambientale. Poiché la VIA si era conclusa il 14 ottobre 2025, il termine per decidere sull’Autorizzazione Unica scadeva il 14 dicembre 2025. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all’Assessorato di adottare un provvedimento espresso e conclusivo entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per i successivi quarantacinque giorni. L’amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ed eventuali spese del commissario.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Costituisce il rito applicato al giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 12 d.lgs. 387/2003
“il termine massimo per la conclusione del Procedimento Unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti”
La disposizione previgente resta applicabile alle procedure in corso e decorre, per la parte autorizzatoria, dalla conclusione della valutazione ambientale.
art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024
“A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”
Una procedura autorizzatoria è ancora in corso, e resta soggetta alla disciplina previgente, se la verifica di completezza documentale era già compiuta alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, salvo opzione del proponente per la nuova disciplina.
art. 17 d.lgs. 190/2024
Fissa al 30 dicembre 2024 l’entrata in vigore del d.lgs. 190/2024.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla proponente.
art. 25 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fondamento del giudizio positivo di compatibilità ambientale che ha concluso la VIA.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
È richiamato per l’attivazione del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Massime di principio
- Quando una procedura autorizzatoria per impianti alimentati da fonti rinnovabili aveva già superato la verifica di completezza documentale alla data di entrata in vigore del d.lgs. 190/2024, essa deve considerarsi procedura in corso e resta soggetta alla disciplina previgente, salvo opzione del proponente per la nuova disciplina.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio decorre dopo la conclusione della valutazione ambientale, i cui tempi non sono computati nel termine autorizzatorio.
- La conclusione della valutazione ambientale fa decorrere il termine per l’adozione dell’Autorizzazione Unica; l’inerzia dell’amministrazione oltre tale termine integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di adottare una determinazione espressa e conclusiva entro un termine congruo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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