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Parere

Parere n. 1644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla signora Salis Katiuscia contro il Comune di Cardedu e nei confronti dei signori Lai Fabrizio, Monaco Maria Antonietta Luigina, Contu Martino, Mereu Tiziana, Mereu Luigina, Demurtas Cesare, Loddo Renato, Carta Dina, Carta Ottavio, Mereu Rossana e Mereu Valentina per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 56 del 6 novembre 2023 - mai notificata - del Comune di Cardedu (Nu), a firma del Responsabile del Servizio, Unità Operativa Tecnica, del Comune di Cardedu, avente ad oggetto "irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione nº 9 del 23.3.2013 - Art. 31 c. 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. /L.R. 23/85 art. 6, с. 6 e ss.mm.ii.”; - dell’ordinanza n. 57 del 6 novembre 2023 - mai notificata - del Comune di Cardedu (Nu), a firma del Responsabile del Servizio, Unità Operativa Tecnica, del Comune di Cardedu, avente ad oggetto "Art. 30 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Ordinanza di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale di opere realizzate abusivamente. Ordinanza di sgombero ed immissione in possesso"; - nonché di qualsiasi altro atto precedente o conseguente, presupposto o connesso alle ordinanze n. 56 e 57 del 6 novembre 2023 del Comune di Cardedu e che con le stesse sia comunque posto in rapporto di correlazione, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202500929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle ordinanze del Comune di Cardedu n. 56 del 6 novembre 2023, relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, e n. 57 del 6 novembre 2023, relativa all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive, allo sgombero e all’immissione in possesso.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, deducendo quattro motivi: violazione delle norme sulla notificazione; violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, con travisamento dei fatti, erronea applicazione della legge e difetto di motivazione; violazione dell’art. 6 della legge regionale Sardegna n. 23/1985, con analoghi vizi; omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Nel corso del procedimento il Comune di Cardedu ha notificato alle altre parti, in data 12 marzo 2024, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione riguarda quindi l’effetto dell’opposizione rituale e tempestiva sul procedimento di ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha rilevato che il Comune di Cardedu aveva effettivamente proposto opposizione al ricorso straordinario in data 12 marzo 2024 e che tale opposizione risultava rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve essere trasferito, o trasposto, nella sede giurisdizionale. Il parere conclude pertanto per l’improcedibilità del ricorso per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare. La Sezione ha richiamato i precedenti del Consiglio di Stato secondo cui l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

L’opposizione proposta dal Comune di Cardedu il 12 marzo 2024 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la definizione del ricorso per trasposizione impedisce l’esame cautelare nell’ambito del procedimento straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario

    L’opposizione rituale e tempestiva di una parte comporta la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento di ricorso straordinario.

  • art. 7 l. 241/1990

    omessa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente come parametro di legittimità, ma il relativo motivo non è stato esaminato per effetto della trasposizione.

  • art. 19 l. 241/1990

    violazione e falsa applicazione

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 6 l.r. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23

    violazione e falsa applicazione

    La disposizione è stata invocata in relazione agli atti repressivi edilizi, senza esame del motivo da parte della Sezione per effetto dell’improcedibilità.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione

    È indicato nell’oggetto dell’ordinanza comunale n. 56, ma la relativa questione sostanziale non è stata esaminata.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    ordinanza di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale di opere realizzate abusivamente

    È indicato nell’oggetto dell’ordinanza comunale n. 57, ma la relativa legittimità non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del procedimento consultivo.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti; ciascuna parte può impedire la definizione della controversia in sede straordinaria mediante opposizione finalizzata alla trasposizione.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non esamina i motivi di merito e l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario resta assorbita.

Impugnazione di sanzione edilizia e acquisizione al patrimonio comunale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Comune di Cardedu, con istanza cautelare, per l’annullamento di due ordinanze comunali del 6 novembre 2023. La prima, n. 56, irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione; la seconda, n. 57, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere realizzate abusivamente, lo sgombero e l’immissione in possesso.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente aveva articolato quattro motivi di impugnazione:

  • violazione delle norme indicate in materia di notificazione;
  • violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, con travisamento dei fatti, erronea interpretazione e applicazione della legge e difetto di motivazione;
  • violazione dell’art. 6 della legge regionale Sardegna n. 23/1985, con analoghi vizi di travisamento, erronea applicazione e difetto di motivazione;
  • violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Opposizione del Comune e trasposizione

Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune di Cardedu aveva notificato alle altre parti, il 12 marzo 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il Ministero aveva quindi ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato che agli atti risultava effettivamente depositata copia dell’opposizione proposta dal Comune. L’opposizione è stata qualificata come rituale e tempestiva.

Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale forma di tutela. La Sezione ha richiamato, sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito del procedimento

Poiché l’opposizione era rituale e tempestiva, la Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla notificazione, alla disciplina edilizia, alla partecipazione procedimentale e alla motivazione degli atti comunali. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.

L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, senza autonoma valutazione dei presupposti cautelari.

Conclusione

Il parere definisce il procedimento di ricorso straordinario esclusivamente per ragioni processuali: l’opposizione del Comune impedisce la decisione in sede straordinaria e trasferisce la controversia nella sede giurisdizionale. Nessuna valutazione di legittimità è stata espressa sulle ordinanze comunali n. 56 e n. 57 del 2023.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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