Sentenza del 06/02/2015 n. 1039 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento presuntivo - Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Onere della prova - Rimpatrio di attività detenute all'estero - Modalità - Effetti - Art. 13bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 - Preclusione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato al professionista accrediti bancari ritenuti presumibilmente riconducibili all'attività professionale, poiché il conto era utilizzato sia per operazioni professionali sia per movimentazioni personali. Il contribuente sosteneva che tali somme non fossero proventi professionali e invocava inoltre l'effetto preclusivo della regolarizzazione o del rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009.
La decisione
La presunzione dell'Amministrazione è stata ritenuta ragionevole: quando gli accrediti sono consistenti, privi di una chiara giustificazione causale e transitano su un conto promiscuamente utilizzato dal professionista, spetta al contribuente dimostrare documentalmente che non derivino dall'attività professionale. La regolarizzazione o il rimpatrio di attività detenute all'estero non impedisce l'accertamento se manca una corrispondenza temporale e quantitativa tra le somme rimpatriate e i versamenti non giustificati oggetto di contestazione. Ne consegue il rigetto della posizione del contribuente e la prevalenza dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento presuntivo dei redditi. Nel caso esaminato, la presunzione fondata su accrediti bancari non adeguatamente giustificati è stata ritenuta legittima e ragionevole.
Art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009, n. 78
La regolarizzazione o il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero non produce automaticamente un effetto preclusivo dell'accertamento su ulteriori somme, quando non vi sia corrispondenza temporale e quantitativa con le movimentazioni contestate.
Massime di principio
- Se un professionista utilizza lo stesso conto per attività professionali e personali, deve conservare e produrre una documentazione puntuale sulla provenienza di ogni accredito rilevante o anomalo.
- In presenza di versamenti bancari non giustificati, l'Amministrazione può presumere che si tratti di ricavi o compensi professionali; l'onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente.
- La semplice contestazione generica della natura non professionale delle somme non è sufficiente: occorrono elementi documentali specifici, coerenti e riferibili alle singole movimentazioni.
- Il rimpatrio o la regolarizzazione di capitali esteri non neutralizza qualsiasi successivo accertamento; è necessario dimostrare la precisa riconducibilità delle somme regolarizzate, sotto il profilo temporale e quantitativo, alle somme oggetto di contestazione.
- L'utilizzo di conti separati per l'attività professionale e per le operazioni personali riduce il rischio di presunzioni e facilita la prova della natura delle movimentazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2183 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2191 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2203 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →