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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 3428 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudizio primo grado - Soggetto contribuente - Documenti probatori - Impossibilità produzione - Non rileva - Giudizio secondo grado - Giudice tributario - Nuove prove - Facoltà disposizione - Sussiste - Soggetto contribuente - Nuovi documenti - Procedimento notificatorio - Documentazione probatoria - Ammissibilità produzione - Sussiste - Nuovi documenti - Pretesa tributaria - Documentazione istruttoria - Ammissibilità produzione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità, nel giudizio tributario di secondo grado, della produzione di nuovi documenti da parte del contribuente. In particolare, si discuteva se il contribuente potesse depositare documentazione probatoria relativa sia al procedimento notificatorio sia al procedimento istruttorio che aveva condotto alla pretesa tributaria, anche senza dimostrare l'impossibilità non imputabile di produrla nel primo grado.

La decisione

È stato affermato che, nel giudizio di secondo grado, il giudice tributario conserva sempre la facoltà di disporre nuove prove. Inoltre, il contribuente è sempre legittimato a produrre nuova documentazione probatoria, indipendentemente dalla ragione per cui non l'abbia depositata nel primo grado. La produzione è quindi ammissibile sia per contestare la regolarità della notificazione sia per esaminare gli atti e l'attività istruttoria da cui è derivata la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è interpretata nel senso che, nel giudizio di appello tributario, il contribuente può produrre nuovi documenti senza dover dimostrare che la mancata produzione in primo grado sia dipesa da una causa a lui non imputabile. Il giudice d'appello, inoltre, può disporre nuove prove quando lo ritenga necessario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, la produzione di nuovi documenti da parte del contribuente è generalmente ammissibile, anche se i documenti avrebbero potuto essere prodotti in primo grado.
  • La nuova documentazione può riguardare non solo il merito della pretesa fiscale, ma anche la validità della notificazione degli atti e la regolarità dell'attività istruttoria dell'amministrazione.
  • Il contribuente può utilizzare il grado d'appello per fornire elementi probatori utili a contestare la pretesa tributaria, senza dover necessariamente giustificare l'omesso deposito nel primo grado.
  • Il giudice tributario d'appello dispone di autonomi poteri istruttori e può acquisire o disporre nuove prove quando siano rilevanti per la decisione.
  • L'ammissibilità della produzione non implica automaticamente l'accoglimento del ricorso: i documenti devono comunque essere pertinenti, attendibili e idonei a incidere sulla fondatezza della pretesa tributaria.

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