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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione di ogni idonea misura cautelare, anche tramite decreto monocratico ex art 56 c.p.a, - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registro ufficiale.u.0064246.12-05-2026, notificata in pari data, con la quale la Federazione Italiana Salvamento Acquatico è stata «diffidata a procedere, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, all’annullamento del corso svolto nella sede di Teramo, oggetto dell’ispezione del 19 aprile u.s., con contestuale ritiro degli eventuali attestati rilasciati e di ogni ulteriore atto connesso e/o discendente»; - dell’atto di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 7 del D.M. n.85/2024. Articolazione F.I.S.A. Teramo – Nemesi, registro ufficiale.u.0090830.02-07-2026, notificata in pari data, con la quale è sospesa «l’attività di addestramento e formazione dell’articolazione della F.I.S.A di Teramo, sita in via Sesia in Tortoreto (TE) 87/89, ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. a) del D.M. 85/2024, per un periodo di mesi 1 (uno), dalla data di ricezione della presente, per i motivi ivi puntualmente elencati, ed è stato disposto l’obbligo per l’Ente di procedere al ritiro degli eventuali attestati rilasciati per il corso del 4 marzo 2026 e di ogni ulteriore atto connesso e/o discendente; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto a quelli impugnati, in particolare, la nota prot. n°34984 del 13.03. 2026 del MIT, con cui è stato comunicato alle Direzioni marittime e a tutti gli enti formatori autorizzati che «l’attività di formazione deve essere svolta nei termini e con le modalità di cui alle autorizzazioni in essere, anche per quanto attiene all’indicazione nominativa dei docenti di nuoto per salvamento, quale parte integrante dei citati titoli autorizzativi».

Giustizia amministrativa202600314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida ministeriale all'annullamento di un corso di formazione e al ritiro degli attestati, nonché provvedimento di sospensione per un mese dell'attività di addestramento e formazione di un'articolazione territoriale dell'ente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente formatore)

Prevale il privato

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato la diffida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a procedere all'annullamento di un corso svolto presso la sede di Teramo, con ritiro degli eventuali attestati rilasciati, e il successivo atto di sospensione per un mese dell'attività di addestramento e formazione dell'articolazione territoriale di Teramo-Tortoreto, adottato ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 85/2024. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui una nota ministeriale relativa allo svolgimento della formazione secondo le autorizzazioni vigenti e all'indicazione nominativa dei docenti di nuoto per salvamento. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto della domanda cautelare di annullamento e delle contestazioni rivolte ai provvedimenti impugnati.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare. In questa fase di sommaria delibazione ha dichiarato di prescindere da ogni considerazione sul fumus boni iuris, ritenendo tuttavia evidente il periculum in mora derivante dall'esecuzione degli atti impugnati: l'esecuzione avrebbe arrecato pregiudizio ai partecipanti al corso organizzato dall'ente e all'ente stesso in conseguenza delle diffide ricevute. Sono stati sospesi sia la nota ministeriale del 12 maggio 2026 sia l'atto di sospensione del 2 luglio 2026. La trattazione di merito è stata fissata per il 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda sospensiva ravvisando il periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale base della richiesta di eventuale misura cautelare monocratica; l'ordinanza è stata tuttavia adottata in sede collegiale.

  • art. 7 d.m. n. 85/2024

    Indicato quale base normativa dell'atto di sospensione dell'attività di addestramento e formazione dell'articolazione territoriale dell'ente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il pregiudizio derivante dalla sua esecuzione risulti evidente e concreto, anche se il giudice rinvia ogni valutazione sul fumus boni iuris alla fase di merito o non la sviluppa nella motivazione cautelare.
  • Il pregiudizio cautelativamente rilevante può riguardare sia l'ente destinatario del provvedimento sanzionatorio o sospensivo sia i partecipanti a un'attività formativa incisi dagli effetti dell'atto, quando l'esecuzione comprometta lo svolgimento o gli esiti dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiSport
IstitutiTutela cautelare

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