Sentenza n. 2630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania e ordinato al Ministero di riesaminare l’istanza
Esito
Favorevole al resistente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l’errata interpretazione del diritto dell’Unione europea applicabile al riconoscimento dei titoli professionali e formativi conseguiti in Romania. Secondo l’appellante, il titolo che nello Stato d’origine costituisce un mero titolo formativo non attribuirebbe necessariamente il diritto all’ottenimento di una qualifica professionale nello Stato di destinazione, né in base alla direttiva 2005/36/CE né ai Trattati. Il giudizio di primo grado aveva invece ritenuto illegittimo il diniego ministeriale, perché fondato sulla mancata produzione dell’Adeverinta ministeriale senza una valutazione comparativa dell’intero percorso formativo, delle competenze acquisite e dell’eventuale esperienza professionale, né la previsione di eventuali misure compensative. Il TAR aveva inoltre rilevato la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede, per il mancato esame della documentazione integrativa prodotta dalla richiedente, nonché l’illegittimità della richiesta generalizzata di apostille per i documenti esteri, in assenza di una previsione espressa nella disciplina applicabile e nel modulo ministeriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’obbligo del Ministero di procedere alla valutazione del titolo secondo quanto stabilito dal TAR. Ha valorizzato l’ordinanza cautelare resa nel corso del giudizio, con la quale era stato rilevato che l’Amministrazione, dopo l’acquisizione della documentazione depositata dalla richiedente, era obbligata ad avviare il procedimento di riesame. In particolare, l’Adeverinta del 22 aprile 2024 attestava il conferimento del diritto di insegnare filologia nel sistema di istruzione pre-universitario obbligatorio rumeno. Tale certificazione aveva soddisfatto la condizione che lo stesso Ministero riteneva necessaria per avviare il procedimento di riconoscimento, ossia l’acquisizione del diritto all’insegnamento nello Stato di provenienza. Ne consegue l’infondatezza dell’appello e l’obbligo dell’Amministrazione di valutare il titolo, senza che la sentenza imponga il riconoscimento automatico, ma secondo le modalità indicate dal TAR, compresa la valutazione comparativa della formazione e l’eventuale adozione di misure compensative. Le spese dell’appello sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
«la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»
Il riconoscimento deve essere valutato considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e, ove necessario, mediante l’imposizione di misure compensative proporzionate; il titolo non deve essere automaticamente riconosciuto, ma non può essere respinto senza una valutazione comparativa concreta.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative quando emergano differenze tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e i requisiti dello Stato di destinazione.
d.lgs. 206/2007
È richiamato quale normativa italiana di recepimento della direttiva, senza che il testo della sentenza individui una specifica disposizione decisiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione non può rigettare l’istanza sulla sola base della mancata produzione di una specifica certificazione se la documentazione successivamente acquisita attesta il possesso, nello Stato d’origine, del diritto di esercitare l’attività professionale rilevante.
- L’amministrazione competente deve valutare concretamente e comparativamente l’intero percorso formativo svolto nello Stato d’origine, insieme alle competenze, conoscenze, capacità ed eventuale esperienza professionale maturate, verificando la loro equivalenza rispetto ai requisiti dello Stato di destinazione.
- Le differenze tra la formazione acquisita all’estero e quella richiesta nello Stato di destinazione non giustificano automaticamente il diniego, quando possano essere colmate mediante misure compensative opportune e proporzionate.
- Quando il richiedente produce, anche nel corso del giudizio, una certificazione che soddisfa la condizione ritenuta dall’amministrazione necessaria per avviare il procedimento di riconoscimento, l’amministrazione è tenuta ad avviare il riesame e a valutare nel merito il titolo.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli esteri, l’amministrazione deve conformare la propria condotta ai doveri di collaborazione e buona fede, esaminando la documentazione integrativa rilevante e privilegiando modalità di verifica proporzionate, nel rispetto della fiducia reciproca tra gli Stati membri.
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