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Sentenza

Sentenza del 31/01/2018 n. 2385 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva omesso, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2002-2004, la separata indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Durante una verifica fiscale del 2006 aveva presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. L'Agenzia aveva comunque irrogato la sanzione prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 per l'anno 2004. La società sosteneva che la dichiarazione integrativa avesse regolarizzato l'omissione e che non fosse necessario pagare preventivamente la sanzione. Con il secondo motivo lamentava inoltre l'omesso esame della questione relativa all'applicazione di una sanzione in misura fissa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la dichiarazione integrativa presentata dopo l'inizio della verifica fiscale è inefficace ai fini della regolarizzazione dell'omessa indicazione, perché la correzione successiva all'avvio dei controlli priverebbe di effettività il sistema sanzionatorio e consentirebbe di sanare l'irregolarità in funzione dell'esito dell'ispezione. L'omessa separata indicazione costituiva un obbligo formale: non impediva la deducibilità dei costi, ma comportava l'applicazione della sanzione amministrativa. È stato ritenuto irrilevante che l'Ufficio non avesse recuperato a tassazione i costi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché riguardava una questione di diritto e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oltre a non essere stata adeguatamente dedotta nel giudizio d'appello. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    La dichiarazione integrativa consente di correggere errori od omissioni, ma non è idonea a regolarizzare l'omissione quando viene presentata dopo l'avvio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1

    Prevede la sanzione per le irregolarità relative alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni; la questione della sua applicabilità in misura fissa non è stata esaminata nel merito perché dedotta tardivamente e con motivo processuale inammissibile.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis

    Prevede la sanzione amministrativa per la mancata separata indicazione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303

    Le modifiche, applicabili retroattivamente secondo la giurisprudenza richiamata, hanno qualificato la separata indicazione dei costi black list come obbligo formale, la cui violazione non incide sulla deducibilità dei costi ma espone a sanzione.

  • Legge n. 208 del 2015

    Le modifiche successive alla disciplina dei costi black list si applicano, secondo la sentenza, ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e non governano direttamente la fattispecie esaminata.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il divieto di regolarizzazione dopo l'avvio della verifica è stato ritenuto coerente con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, evitando di vanificare l'attività ispettiva.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo relativo all'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non una questione giuridica o un'argomentazione sulla corretta applicazione della sanzione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Una dichiarazione integrativa presentata dopo l'inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali normalmente non elimina la violazione già commessa e non impedisce l'applicazione delle sanzioni.
  • La correzione spontanea della dichiarazione deve essere effettuata prima dell'avvio dei controlli, se si vuole che possa svolgere pienamente una funzione di regolarizzazione.
  • Quando la legge qualifica un adempimento come formale, la sua omissione può comportare una sanzione anche se il costo o l'operazione rimane fiscalmente deducibile e non determina maggiore imposta.
  • Il fatto che l'Amministrazione non recuperi a tassazione i costi non esclude automaticamente la sanzione per l'omessa indicazione richiesta dalla legge.
  • In cassazione occorre distinguere tra omesso esame di un fatto storico e contestazione della corretta interpretazione o applicazione di una norma: una questione puramente giuridica non può essere fatta valere mediante il motivo previsto per l'omesso esame di un fatto.
  • Le questioni relative alla misura o al tipo di sanzione devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

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