Sentenza del 29/11/2017 n. 28555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza e su movimentazioni bancarie, contestando: la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; l'assenza o invalidità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie; la mancanza di prova dell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale; l'illegittimo ricorso all'accertamento induttivo; l'errata determinazione del reddito e della base imponibile; nonché l'utilizzo indistinto di versamenti e prelievi bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione del termine dilatorio era stata dedotta per la prima volta in cassazione e non è rilevabile d'ufficio. Il secondo motivo è stato respinto, poiché l'autorizzazione del pubblico ministero, rilasciata nell'ambito di indagini penali, legittimava l'utilizzo dei dati anche ai fini fiscali. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla prova dell'attività e all'accertamento induttivo. È stato invece accolto il quinto motivo: per un lavoratore autonomo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione bancaria opera sui versamenti, ma non sui prelievi. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e l'accertamento è stato dichiarato legittimo limitatamente ai soli versamenti sui conti correnti. Le spese dei vari gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente
termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
La violazione del termine deve essere contestata dal contribuente nel giudizio di impugnazione dell'avviso; non è rilevabile d'ufficio se dedotta per la prima volta in cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie
I versamenti non giustificati sui conti correnti possono essere utilizzati come presunzione di ricavi o compensi non dichiarati. Per i lavoratori autonomi, la presunzione non si estende ai prelievi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 6-bis
La contestazione sull'autorizzazione alle indagini finanziarie è stata respinta: quando i dati emergono da indagini penali, l'autorizzazione del pubblico ministero è sufficiente a legittimarne l'utilizzo fiscale.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 49
In presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere alla ricostruzione induttiva del reddito, anche mediante dati bancari e presunzioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, comma 2, n. 2, e 55
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate nell'accertamento fiscale e, in caso di omessa dichiarazione, possono concorrere alla ricostruzione induttiva delle operazioni imponibili.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6 e 8, TUIR
Le norme sulla determinazione e classificazione dei redditi sono state richiamate, ma la decisione si è concentrata soprattutto sui limiti della presunzione bancaria applicabile al lavoro autonomo.
Costituzione, art. 53
Il richiamo ai principi di effettività e capacità contributiva non impedisce l'uso di presunzioni legali bancarie, purché applicate entro i limiti stabiliti dalla legge.
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
Ha escluso, per i lavoratori autonomi e professionisti, l'equiparazione tra prelievi bancari e ricavi o compensi imponibili; resta invece ferma la presunzione legale relativa ai versamenti.
Massime di principio
- In un accertamento bancario nei confronti di un lavoratore autonomo o professionista, i versamenti non adeguatamente giustificati possono essere presunti compensi imponibili e il contribuente deve fornire una prova analitica della loro estraneità all'attività professionale.
- Per i lavoratori autonomi, i semplici prelievi bancari non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi specifici.
- I dati bancari possono essere utilizzati fiscalmente anche se acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, quando risultano trasmessi dall'autorità giudiziaria e l'acquisizione è assistita dall'autorizzazione del pubblico ministero.
- La violazione di garanzie procedimentali, come il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio contro l'avviso di accertamento e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consente all'Amministrazione di ricorrere all'accertamento induttivo, ma la ricostruzione deve rispettare i limiti delle presunzioni applicabili alla specifica categoria reddituale.
- La contestazione dell'accertamento deve distinguere tra versamenti e prelievi e indicare analiticamente quali operazioni siano estranee all'attività imponibile; una contestazione generica rischia di essere respinta.
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