Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10419/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per omessa pronuncia sulle sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione dell'art. 186 C.d.S. (guida in stato di alterazione): in particolare l'omissione della confisca del veicolo (obbligatoria se il veicolo apparteneva all'imputata) e dell'applicazione della sospensione della patente (che doveva essere comunque disposta e doveva essere applicata in misura raddoppiata se il veicolo apparteneva a soggetto terzo estraneo al reato).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla questione delle sanzioni amministrative accessorie. Ha ritenuto fondata la doglianza del Procuratore Generale perché il giudice di primo grado, pur avendo applicato la pena per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (comma 2, lett. c) aggravato dal comma 2-sexies), ha omesso di irrogare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie/differenziate. La sentenza impugnata è stata annullata nella parte concernente tali sanzioni e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Cremona affinché, in sede di nuovo esame, determini e applichi le sanzioni accessorie dovute a seconda che il veicolo appartenesse all'imputata o a terzi.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e che non esclude l'obbligo di applicare sanzioni amministrative accessorie previste da altre norme quando ricorrano i presupposti.

  • art. 186 Codice della Strada, comma 2, lettera c)

    Indica la fattispecie di guida in stato di alterazione con le specifiche aggravanti; costituisce la base del reato per cui è stata applicata la pena principale.

  • art. 186 Codice della Strada, comma 2-sexies

    Prevede aggravamenti e conseguenze specifiche per la fattispecie, rilevanti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni accessorie (es. misura della sospensione della patente).

Massime di principio

  • La pronuncia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non esonera il giudice dall'applicare le sanzioni amministrative accessorie previste da norme speciali quando sussistono i presupposti di legge.
  • Quando il reato è commesso con un veicolo, il giudice deve accertare la titolarità del veicolo: se appartiene all'imputato può scattare la confisca; se appartiene a terzi estranei al reato occorre valutare l'applicazione di misure diverse (es. sospensione della patente in misura raddoppiata se previsto).
  • L'omissione di pronunce su sanzioni amministrative obbligatorie è motivo idoneo di annullamento parziale con rinvio per nuovo esame limitatamente a tali profili.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per legittimità quando ritenga che il giudice abbia omesso di applicare sanzioni accessorie dovute dalla normativa speciale integrata nella fattispecie.
  • In sede di rinvio il giudice dovrà integrare il giudizio accertando i fatti necessari (in particolare la proprietà del veicolo) per determinare correttamente le sanzioni accessorie previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.