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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31415/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato che era stata condannata due volte per reati ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 relativi ai fatti del 14/03/2002 e del 28/03/2002, in relazione a tre sentenze di condanna (nn. 1320/2019, 1018/09 e 444/05). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che la sentenza del 2019 non si riferisse specificamente a quei due episodi ma a una pluralità indeterminata di fatti (periodo 1997-2003), sicché l'indicazione dei due episodi nel capo di imputazione sarebbe da considerare "esemplificativa" e la pena complessiva inflitta in termini indistinti non permetterebbe di ritenere che la pronuncia contenesse una condanna per gli stessi episodi già giudicati. La ricorrente ha impugnato tale decisione denunciando violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per omessa e insufficiente verifica dell'identità dei fatti.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato il giudice dell'esecuzione per non aver adeguatamente verificato e motivato se la sentenza n. 1320/2019 del 19/4/2019 includesse effettivamente i medesimi episodi (14/03/2002 e 28/03/2002), osservando che il capo di imputazione del 2019 indicava espressamente quei due episodi anche con riferimento ad indagini e sequestri. Ha inoltre affermato che la presenza di una pena complessiva "indistinta" non esclude la pluralità di episodi né solleva il giudice dall'onere di verificare l'operatività del divieto di cui all'art. 649 c.p.p. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente e motivare se la pronuncia di merito si riferisce ai medesimi fatti già oggetto di altra sentenza; non è sufficiente affermare in modo apodittico che il riferimento sia "esemplificativo".

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La contestazione operata riguardava detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza per tali reati può riguardare pluralità di episodi e impone l'individuazione del fatto più grave e l'eventuale applicazione degli aumenti per continuazione.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Richiamata in relazione alla precedente qualificazione e all'annullamento che ha determinato la riqualificazione degli addebiti nel capo di imputazione oggetto della sentenza 2019.

  • art. 81 cod. pen.

    Usato per indicare che, ai sensi della disciplina sulla continuazione, il reato continuato si compone di più fatti e occorre individuare il fatto più grave per il calcolo della pena.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve sempre verificare concretamente, comparando capo di imputazione e motivazione della sentenza di merito, se la pronuncia più recente riguarda effettivamente gli stessi fatti già giudicati; non è sufficiente affermare che l'indicazione sia "esemplificativa" senza motivazione puntuale.
  • La presenza di una pena unica o di un arco temporale ampio nella sentenza non esclude automaticamente che la pronuncia riguardi episodi specifici già giudicati; occorre esaminare se la sentenza descrive fatti, indagini e sequestri riferibili agli episodi pregressi.
  • Quando la condotta è stata qualificata come reato continuato o plurimo, il giudice deve individuare il fatto più grave e valutare gli aumenti per continuazione; il rigetto di una domanda di riconoscimento della continuazione non preclude l'accertamento, ai fini dell'art. 649, dell'identità di fatti tra diverse sentenze.
  • La decisione del giudice dell'esecuzione deve contenere motivazione specifica sul punto dell'identità materiale degli episodi: l'assenza di adeguata motivazione può essere motivo di annullamento.
  • In presenza di più sentenze su vicende simili, la difesa deve segnalare con precisione le corrispondenze tra capo di imputazione, atti d'indagine e elementi di fatto per agevolare la verifica del divieto di cumulo di condanne ai sensi dell'art. 649 c.p.p.

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