Cassazione Penale, Sentenza n. 25105/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Roma che ha autorizzato la cancellazione di un'ipoteca giudiziale iscritta a favore di Alessandra Monti sull'immobile confiscato di proprietà devoluta allo Stato. Il ricorrente deduceva abnormità e incompetenza del GIP (sosteneva che il giudice dell'esecuzione non potesse disporre la cancellazione dell'ipoteca), violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. per accoglimento di una richiesta manifestamente infondata e vizio di motivazione. Sosteneva inoltre di avere un interesse attuale alla impugnazione, sia perché la cancellazione agevolerebbe l'alienazione della quota statale impedendo sue future azioni sulla revoca della confisca, sia perché la caducazione dell'ipoteca lo esporrebbe a responsabilità verso la creditrice con il suo patrimonio residuo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente. La Corte ha rilevato che lo Stato era divenuto proprietario (50%) dell'immobile per effetto della confisca trascritta e che l'ipoteca era stata trascritta successivamente al decreto di sequestro preventivo; pertanto la garanzia ipotecaria è inopponibile all'Erario e la richiesta di cancellazione dall'Agenzia del Demanio risultava meritevole di accoglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (non ricorrendo le condizioni per la non applicazione previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione del GIP (sosteneva violazione per accoglimento di richiesta infondata). Dalla motivazione della Corte non emerge che tale norma sia stata ritenuta violata; la Corte ha deciso l'inammissibilità per carenza di legittimazione senza accogliere il rilievo di illegittimità del provvedimento per questa norma.
art. 45 d.lgs. n. 159/2011
I beni immobili confiscati sono acquisiti al patrimonio dello Stato a titolo originario, liberi da pesi e oneri; conseguentemente le iscrizioni effettuate dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro/consegna sono inopponibili all'Erario.
104-bis, comma 1-bis, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata per rafforzare il principio che i beni confiscati passano allo Stato liberi da oneri e pesi, giustificando la cancellazione delle formalità iscritte successivamente.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire la data della trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo; la Corte osserva che l'ipoteca è stata iscritta successivamente a tale trascrizione e quindi è inopponibile allo Stato.
art. 281-decies cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al contenzioso civile promosso dai comproprietari nei confronti dell'Agenzia del Demanio per questioni economiche e di titolarità; dal procedimento civile è derivato un accordo bonario che ha portato all'alienazione delle quote statali, fattore considerato dalla Corte nel valutare la legittimità della richiesta di cancellazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Riferita dalla Corte per escludere l'applicabilità delle condizioni che avrebbero potuto evitare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; nel caso concretamente non ricorrevano tali condizioni.
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento relativo a beni confiscati occorre dimostrare un interesse attuale e concreto: il precedente proprietario che ha perso la titolarità sul bene per effetto della confisca può essere privo di legittimazione a proporre ricorso contro provvedimenti che riguardano la cancellazione di oneri successivi alla trascrizione della confisca.
- Le iscrizioni (ipoteche, gravami) effettuate dopo la trascrizione del decreto di sequestro preventivo o di confisca sono generalmente inopponibili allo Stato quando i beni sono acquisiti a titolo originario al patrimonio statale (art. 45 d.lgs. 159/2011 e disposizioni attuative).
- Se sussiste una soluzione pattizia o un accordo nell'ambito di un giudizio civile che comporti l'alienazione delle quote statali e la compensazione delle pretese, la richiesta di cancellazione delle formalità può essere ritenuta fondata dal giudice penale competente per le formalità di esecuzione/degli atti connessi alla confisca.
- Le censure di incompetenza o di eccesso di potere del giudice dell'esecuzione devono essere fondate su un concreto interesse del ricorrente e su motivazioni che dimostrino la rilevanza della decisione rispetto ai suoi diritti attuali; mere prospettive future o ipotesi non concrete non sono sufficienti a garantire la legittimazione processuale.
- L'inammissibilità di un ricorso per carenza di legittimazione può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto chi impugna deve valutare preventivamente la sussistenza dell'interesse ad agire e della titolarità di diritti attuali.
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