Cassazione Civile, Ordinanza n. 07866/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di somme garantite da più soggetti che avevano sottoscritto un contratto collegato a un finanziamento dell'impresa debitrice principale. Il tribunale aveva revocato il decreto nella parte eccedente e rideterminato l'importo dovuto. In appello la banca aveva sostenuto che l'atto dovesse essere qualificato non come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia, richiamando alcune clausole contrattuali e la clausola di estensione della garanzia in caso di invalidità delle fideiussioni. La corte d'appello aveva rigettato l'appello ritenendo la questione inammissibile perché nuova e, comunque, infondata nel merito. In cassazione la società cessionaria del credito ha proposto tre motivi: con i primi due ha censurato l'erronea qualificazione del contratto, deducendo violazione degli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. e sostenendo che le clausole contrattuali e l'espressione "a semplice richiesta" rivelassero la natura autonoma della garanzia; con il terzo ha contestato l'affermazione della corte territoriale secondo cui la diversa qualificazione prospettata in appello sarebbe stata vietata dall'art. 345 c.p.c., sostenendo che si trattava di mera diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti e non di domanda nuova. Il controricorrente ha invece eccepito in via preliminare il difetto di interesse e di legittimazione della società ricorrente, assumendo che non fosse provata l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto preliminarmente l'eccezione del controricorrente sulla legittimazione della società ricorrente. Ha affermato che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non basta, di per sé, a dimostrare che il singolo credito oggetto di lite sia effettivamente compreso nella cessione in blocco, quando l'indicazione dei crediti trasferiti è generica e non consente un riscontro certo. Poiché nel caso concreto non erano stati prodotti né il contratto di cessione né gli allegati con l'elenco specifico dei crediti, e l'avviso parlava solo di "taluni" crediti in sofferenza senza ulteriori precisazioni, la Corte ha ritenuto non verificata la titolarità del credito in capo alla ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza non sono stati esaminati nel merito i motivi sulla qualificazione della garanzia e sulla dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1936 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per la disciplina della fideiussione e la distinzione rispetto alla garanzia autonoma
art. 1941 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per i limiti dell'obbligazione fideiussoria
art. 1945 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di eccezioni opponibili dal fideiussore
art. 345 c.p.c.
richiamato per sostenere che in appello fosse consentita la diversa qualificazione giuridica del rapporto purché fondata sui medesimi fatti
art. 112 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per escludere il vizio di ultrapetizione in caso di diversa qualificazione giuridica del rapporto
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base per la trattazione camerale del ricorso
art. 1264 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della cessione del credito e alla notifica al debitore ceduto
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è idonea a rendere opponibile la cessione al debitore, ma non esonera dal dimostrare che lo specifico credito rientri nella cessione
artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione
richiamati dalla ricorrente per descrivere il contratto di cessione dei crediti effettuato nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione
artt. 13 e 14 Reg. n. 6709/2016
richiamati dalla ricorrente nell'ambito dell'informativa ai debitori ceduti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio come cessionario di crediti trasferiti in blocco deve provare, se contestata, che il singolo credito dedotto in lite è effettivamente compreso nell'operazione di cessione; la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta quando le indicazioni siano generiche o non univoche.
- La disciplina dell'art. 58 T.U.B. assolve alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, ma non elimina l'onere della parte attrice di dimostrare la propria titolarità del credito specifico fatto valere.
- Quando la cessione riguarda solo una parte di crediti descritti in modo indeterminato, la prova della riferibilità del singolo credito richiede la produzione del contratto di cessione o degli allegati/elenco dei crediti, oppure altra prova certa equivalente.
- Se la legittimazione processuale della parte ricorrente non è verificabile, il ricorso per cassazione è inammissibile e la Corte non esamina i motivi di merito.
- La diversa qualificazione giuridica di un rapporto può essere, in astratto, prospettata anche in appello se non introduce fatti nuovi, ma nel caso concreto la decisione non è stata portata a tale verifica per la preclusione processuale derivante dal difetto di legittimazione della ricorrente.
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