Cassazione Civile, Ordinanza n. 01800/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a una domanda di rimborso di IRPEF versata per gli anni 2002-2007, con riferimento a un'agevolazione fiscale prevista per i residenti nei comuni delle province di Campobasso e Foggia interessati dal sisma dell'ottobre 2002. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo pretestuosa l'eccezione sul quantum del rimborso, sul presupposto che l'Amministrazione disponesse di tutti gli elementi per il relativo calcolo. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse invece al contribuente provare gli elementi costitutivi della propria pretesa restitutoria, compreso l'ammontare richiesto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso: in tema di rimborso di imposte asseritamente non dovute, è onere del contribuente provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione e quindi anche i presupposti e il quantum della pretesa. Conseguentemente ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la norma sull'onere della prova impone al contribuente che chieda il rimborso di dimostrare gli elementi fondanti della pretesa restitutoria, non potendo gravare sull'Amministrazione la prova del quantum dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di imposte, il contribuente che agisce per la restituzione deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, inclusi i presupposti dell'agevolazione o dell'indebito e l'ammontare della somma richiesta.
- L'eccezione dell'Amministrazione sulla mancata prova del quantum non può essere superata dalla mera affermazione che l'Ufficio disponga di elementi per effettuare il calcolo: l'onere probatorio resta in capo al contribuente.
- Se il giudice di merito invertе l'onere della prova in una controversia di rimborso tributario, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 2697 c.c.
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