Sentenza n. 869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente la ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione nel ruolo dei vfb, corresponsione emolumenti arretrati e conseguente risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, relativa alla ricostruzione della carriera, alle spettanze economiche e al risarcimento conseguenti all’illegittimo proscioglimento dalla ferma breve
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi che avevano disposto la sua riammissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente con decorrenza amministrativa dal 15 aprile 2021, aveva limitato il riconoscimento delle spettanze economiche al periodo compreso tra il 16 febbraio 2008 e il 9 gennaio 2009, corrispondente alla residua durata della ferma breve. Sosteneva che gli spettasse la restitutio in integrum, anche sotto il profilo economico, per l’intero periodo successivo al proscioglimento e fino alla riammissione in servizio permanente, nonché la ricostruzione previdenziale e assicurativa e il versamento delle quote di TFR. Deduceva inoltre che il TAR avesse erroneamente qualificato la pretesa come risarcitoria e avesse posto a suo carico la prova della mancata percezione di redditi aliunde, mentre tale onere avrebbe dovuto gravare sull’Amministrazione. In subordine chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha distinto tra la ricostruzione integrale della carriera, ammessa quando l’illegittima attività amministrativa interrompe o sospende un rapporto di impiego già in corso, e la ritardata assunzione o costituzione di un nuovo rapporto, nella quale le retribuzioni non maturano in assenza di prestazione lavorativa e possono essere richieste soltanto a titolo risarcitorio, previa prova dei relativi presupposti. Nel caso concreto, il rapporto di ferma breve era a tempo determinato e sarebbe fisiologicamente cessato il 9 gennaio 2009; il successivo passaggio al servizio permanente non era automatico, poiché richiedeva l’accertamento dell’idoneità fisica e dipendeva dalle necessità organiche dell’Amministrazione. Non era quindi possibile estendere la restitutio in integrum al periodo successivo alla scadenza della ferma breve, non risultando provato che il rapporto sarebbe proseguito senza soluzione di continuità. È stata inoltre confermata la rilevanza dell’aliunde perceptum: il dipendente che chiede la restitutio in integrum economica deve provare la mancata percezione di redditi da altre fonti, dovendosi evitare indebite locupletazioni. La domanda relativa alla ricostruzione previdenziale, assicurativa e al TFR è stata ritenuta infondata in quanto collegata alla pretesa retributiva non accolta. Nessuna statuizione sulle spese d’appello, per la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 98 Cost.
La restituzione integrale di quanto indebitamente non percepito deve essere diminuita degli arricchimenti compensativi derivanti da altre attività economiche, anche in considerazione del principio costituzionale di esclusività funzionale.
Nel calcolo delle somme spettanti per la ricostruzione economica del rapporto di pubblico impiego devono essere detratti i guadagni percepiti da altre attività lucrative incompatibili con la contemporanea prosecuzione del rapporto pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il principio di integrale ricostruzione della carriera, con effetti giuridici ed economici ex tunc, opera quando l’illegittimo provvedimento amministrativo sospende o interrompe un rapporto di impiego già in corso; non si applica invece al periodo successivo alla fisiologica scadenza di un rapporto a tempo determinato.
- Quando l’illegittima attività amministrativa determina soltanto il ritardo nell’assunzione o nella costituzione di un nuovo rapporto di impiego, in assenza di prestazione lavorativa le retribuzioni non maturano e le differenze economiche possono essere domandate esclusivamente a titolo risarcitorio, previa prova dell’illegittimità, della colpa dell’Amministrazione, del danno e del nesso causale.
- Il passaggio da un rapporto di servizio a tempo determinato a un rapporto permanente non è automaticamente conseguente al superamento della procedura selettiva quando la normativa richiede ulteriori verifiche, come l’accertamento dell’idoneità fisica, e lo subordina alle necessità organiche dell’Amministrazione.
- Il dipendente che chiede la restitutio in integrum economica per l’illegittima sospensione o interruzione del rapporto deve provare la mancata percezione di redditi da altre fonti nel periodo considerato; le somme percepite aliunde devono essere detratte per evitare indebite locupletazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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