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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29628/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili, in continuazione con precedenti delitti, di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme e beni aziendali) e di bancarotta fraudolenta documentale (occultamento/omessa consegna di scritture contabili). La Corte territoriale aveva ritenuto indizi di fraudolenza nei pagamenti privi di giustificazione a società riconducibili a familiari del Bovini, nella cessione di beni senza corrispettivo, nel ritrovamento di beni presso soggetti collegati alla consorteria di 'ndrangheta e nella parziale reperibilità della contabilità. Entrambi i ricorrenti contestavano l'insussistenza del dolo, la qualificazione fraudolenta (sostenendo al più colpa o operazioni infragruppo giustificate), la possibilità di ricostruire il movimento degli affari, la mancata derubricazione dei reati in ipotesi meno gravi e l'assenza del dolo specifico necessario per l'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha confermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e per bancarotta documentale, valorizzando gli 'indici di fraudolenza' (pagamenti ingiustificati verso soggetti collegati, beni rinvenuti presso terzi riconducibili alla consorteria, omessa consegna della contabilità) e la difficoltà concreta di ricostruzione del patrimonio a danno dei creditori. Ha inoltre ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., in considerazione dell'acquisto e della gestione della società strumentali agli interessi della cosca (e del principio secondo cui la finalità agevolatrice si trasmette al compartecipe consapevole). Le censure sulla quantificazione del danno, sulle attenuanti e sulla misura dell'aumento di pena sono state ritenute inammissibili o infondate perché fondate su valutazioni di merito adeguatamente motivate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante per aver agito al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso è di natura soggettiva; si richiede il dolo ma la finalità del compartecipe si valuta anche per il soggetto che, pur non animato personalmente da quel fine, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (principio richiamato nella giurisprudenza, es. Sez. U. Chioccini).

  • art. 2634 cod. civ.

    Riferimento alla prova richiesta per dimostrare che operazioni infragruppo non hanno natura distrattiva: non basta la mera appartenenza a un gruppo, occorre dimostrare vantaggi compensativi concreti o il saldo positivo complessivo delle operazioni.

  • art. 217 legge fallimentare (L. 267/1942), comma 2

    Riferimento alla diversa fattispecie di reato (colpa/banchetta semplice) e alla possibilità di derubricazione solo ove manchi il dolo e sussista mera colpa; nel caso in esame la Corte ha escluso la mera colpa alla luce delle prove.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare (L. 267/1942)

    Norma sulla attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale: il giudizio deve tener conto della diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto e può essere escluso anche se alcuni beni sono rimasti nel patrimonio.

  • art. 81, comma 2, cod. pen. (continuazione)

    Richiamato il principio secondo cui, in caso di reati in continuazione con pregresse condanne, l'aumento di pena deve essere adeguatamente motivato in relazione alla gravità complessiva dei fatti; valutazione di merito non sindacabile se non irragionevole.

Massime di principio

  • Pagamenti e trasferimenti di valori a soggetti riconducibili a familiari o a rapporti stretti, privi di documentata giustificazione, sono indici di fraudolenza e possono sostenere una imputazione per bancarotta patrimoniale fraudolenta.
  • La mera appartenenza a un 'gruppo' societario non esclude la natura distrattiva di un'operazione: chi ne invoca la legittimità deve provare in modo specifico vantaggi compensativi concreti per la società lesa.
  • L'imprenditore non viene esentato dalla responsabilità per la bancarotta documentale perché abbia delegato la tenuta della contabilità; esiste una presunzione (superabile con prova rigorosa) che la contabilità rifletta indicazioni del titolare e la necessità di reperire dati 'aliunde' rafforza la gravità dell'illecito.
  • L'occultamento o la mancata consegna di scritture contabili che rendano difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari integra bancarotta documentale anche se parte della documentazione può essere poi ricostruita da terzi.
  • L'aggravante per agevolazione di associazioni mafiose richiede consapevolezza della finalità agevolatrice: un compartecipe che conosca e condivida comunque le condotte finalizzate all'interesse mafioso può essere gravato dell'aggravante anche se non ne è l'ideatore principale.
  • La valutazione sull'esistenza di attenuanti come la tenuità del danno o sulla comparazione delle circostanze è discrezionale del giudice di merito e difficilmente riformabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

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