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Sentenza

Sentenza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-2023-02-17 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 12-01-2022 al 24-03-2022, per un totale di giorni settantadue (72) per gli effetti del DL 44/2021; - del provvedimento di sospensione M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-12-11-2022 (v. doc.2). - dell'atto propulsivo / procedimento M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-11-01-2022 (v. doc.3); - delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2); - della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; - della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; - delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2); - delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2); - della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9); e per l'ostensione, - dei cedolini paga in riferimento ai mesi di “febbraio”, “marzo” e “aprile” 2022.

Giustizia amministrativa202306807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-COVID-19, decreto di detrazione dell’anzianità corrispondente al periodo di sospensione e atti generali presupposti; diniego di ostensione dei cedolini paga di febbraio, marzo e aprile 2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio notificatogli il 14 gennaio 2022, il successivo decreto del 17 febbraio 2023 con cui l’Amministrazione ha disposto la detrazione di 72 giorni di anzianità, nonché direttive e circolari del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa. Ha dedotto, tra l’altro, violazione di norme costituzionali, del d.l. n. 44/2021, della disciplina sul rapporto d’impiego militare, dei principi di legalità, specialità, proporzionalità, imparzialità, correttezza e affidamento; eccesso di potere per travisamento, illogicità, manifesta ingiustizia e discriminatorietà; incompetenza dell’organo che aveva disposto la sospensione e l’assenza ingiustificata; contrasto della disciplina vaccinale con il diritto dell’Unione europea e con la CEDU; nonché illegittimità dell’estensione della sospensione alla detrazione dell’anzianità. Ha inoltre chiesto l’ostensione dei cedolini paga relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 e la disapplicazione della normativa primaria o, in subordine, il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale. L’Amministrazione ha dedotto che i cedolini richiesti non erano mai stati emessi e quindi non esistevano.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi irricevibile nella parte relativa al provvedimento di sospensione, notificato il 14 gennaio 2022 e impugnato soltanto il 4 aprile 2023. La tardività ha precluso l’esame delle censure riferite alla sospensione e delle richieste di verifica della legittimità unionale e costituzionale della disciplina vaccinale. È stata invece ritenuta tempestiva e fondata l’impugnazione del decreto di detrazione dell’anzianità. Secondo il TAR, l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è norma speciale e di stretta interpretazione: essa contempla, quale conseguenza della mancata vaccinazione, la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa e la perdita della retribuzione o di altro compenso, senza consentire ulteriori effetti penalizzanti sulla carriera, sull’anzianità di servizio o sugli istituti contributivi. Il decreto di detrazione dell’anzianità e gli atti presupposti sono stati pertanto annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente. La domanda di accesso è stata respinta perché l’Amministrazione ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che i cedolini richiesti non erano mai stati emessi; l’esistenza o detenzione del documento costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere provata dall’istante, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    la norma ... contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa

    La disposizione è speciale e di stretta interpretazione; limita le conseguenze della sospensione a quelle espressamente previste, in particolare alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso, e non consente la detrazione dell’anzianità di servizio o ulteriori effetti sulla carriera e sugli istituti contributivi.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale del TAR Lazio è stata ritenuta sussistente perché il ricorso impugnava anche atti generali, quali direttive e circolari ministeriali.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è ... un elemento costitutivo del diritto di accesso

    Chi esercita il diritto di accesso deve dimostrare, anche per presunzioni o elementi indiziari, l’esistenza o la detenzione del documento richiesto; non sono sufficienti mere supposizioni o congetture.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Rileva quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento della pronuncia.

Massime di principio

  • Una disciplina emergenziale speciale che collega il mancato adempimento di un obbligo vaccinale alla sospensione dal lavoro e alla mancata percezione della retribuzione deve essere interpretata restrittivamente e non può essere utilizzata per introdurre ulteriori conseguenze sfavorevoli non espressamente previste, come la detrazione dell’anzianità di servizio o effetti negativi sugli istituti contributivi e di carriera.
  • Quando un provvedimento amministrativo è stato notificato all’interessato, l’impugnazione proposta oltre il termine decadenziale perentorio è irricevibile; la tardività impedisce al giudice di esaminare le censure rivolte contro quell’atto e le questioni di legittimità normativa ad esso correlate.
  • L’esistenza o la detenzione del documento richiesto costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere dimostrata dall’istante, anche mediante presunzioni o indizi, ma non attraverso mere supposizioni o astratte congetture.
  • L’inesistenza del documento dichiarata dall’amministrazione può costituire fatto impeditivo della pretesa ostensiva quando risulti logicamente suffragata dal comportamento complessivo dell’amministrazione e non siano state formulate dall’istante specifiche allegazioni o prove contrarie.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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