Cassazione Penale, Sentenza n. 13122/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Daif Amir impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sua condanna per rapina aggravata, per tardività. Il ricorrente sosteneva di non essere mai venuto a conoscenza del processo né della nomina di un nuovo difensore d'ufficio e di aver appreso dell'esistenza della sentenza solo accidentalmente il 15/10/2024 a seguito di una telefonata con un'amica; il difensore ha inoltre richiamato l'attività difensiva (deposito della nomina e consultazione atti il 21/10/2024) come indicativa del momento di effettiva conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 629-bis c.p.p., secondo cui il ricorrente deve provare l'incolpevole ignoranza dell'esistenza del procedimento e presentare la domanda entro 30 giorni dalla conoscenza. La Corte ha considerato insufficiente la mera autodichiarazione della telefonata come elemento oggettivo idoneo a fissare la data di conoscenza della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (già 625-ter)
Norma che esclude l'accesso alla rescissione del giudicato per chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di ignorare il processo; pone sull'istante l'onere di provare l'incolpevole ignoranza e prevede che la richiesta sia presentata entro 30 giorni dalla conoscenza della sentenza. La Corte interpreta tale norma come richiedente un rigoroso onere di specifica allegazione e, sul piano probatorio, elementi oggettivi idonei a dimostrare il momento della conoscenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare la somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. 5, sent. n. 17171 del 23/01/2024 (Raileanu, Rv. 286252)
Richiamata per affermare che il condannato ha l'onere di specifica allegazione circa il momento di conoscenza della sentenza e che l'assenza di tale allegazione consente di ritenere inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato.
Massime di principio
- La domanda di rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza richiede la prova o, quanto meno, una specifica allegazione di elementi oggettivi che consentano di verificare il giorno in cui l'interessato ha appreso della sentenza; una mera autodichiarazione priva di riscontri non è sufficiente.
- Il termine per proporre la richiesta decorre dal momento effettivo di conoscenza della sentenza e la presentazione deve avvenire entro 30 giorni da tale momento: occorre documentare la data di conoscenza con prove estrinseche (notifiche, comunicazioni, registrazioni, dichiarazioni testimoniali documentate, registri di cancelleria, log di contatti ecc.).
- Se si contesta mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio o di atti processuali, è utile acquisire dal tribunale o dall'ufficio che ha nominato il difensore copia degli atti, certificati di iscrizione a ruolo, copie delle eventuali comunicazioni e qualsiasi documento che attesti l'assenza di notifica o di informazione formale.
- In situazioni simili, agire tempestivamente: alla scoperta casuale della sentenza, occorre depositare immediatamente istanza ben documentata con elementi oggettivi e, se possibile, correlati da certificazioni o riscontri di terzi; la dilazione o la prova debole espongono al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
- La giurisprudenza tende a evitare che il ricorrente possa scegliere arbitrariamente il momento in cui 'prendere cognizione' della sentenza per allungare i termini: perciò il sistema richiede rigore probatorio e specificità nelle allegazioni.
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