Ordinanza n. 951/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del decreto dipartimentale n. 3515 pubblicato il 23 settembre 2025, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha indetto una procedura per l’assunzione di n. 97 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dipartimentale che ha indetto una procedura per l'assunzione di 97 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale n. 3515 del 23 settembre 2025, relativo alla procedura riservata per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma evidenzia che la controversia riguarda l'inquadramento della procedura selettiva, il fondamento normativo individuato nell'art. 12 del d.l. n. 69/2023, convertito nella l. n. 103/2023, il collegamento con la procedura di infrazione n. 2014/4231 e la posizione del ricorrente rispetto alla graduatoria formata ai sensi dell'art. 1, comma 295, della l. n. 205/2017. Il Tribunale ha inoltre ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull'eventuale impugnazione, da parte del ricorrente, del decreto n. 2086 del 21 maggio 2025 e sull'eventuale adozione successiva di provvedimenti diretti alla sua formale esclusione dalla graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né le questioni sostanziali sottese al ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, imponendo il deposito, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di una relazione più puntuale sui fatti, corredata dalla documentazione pertinente. La relazione dovrà chiarire: l'inquadramento della procedura selettiva, il presupposto normativo dell'art. 12 del d.l. n. 69/2023 e il suo rapporto con la procedura di infrazione n. 2014/4231; l'eventuale impugnazione del decreto n. 2086 del 21 maggio 2025 da parte del ricorrente; l'eventuale adozione, dopo tale decreto, di ulteriori provvedimenti finalizzati all'esclusione del ricorrente dalla graduatoria prevista dall'art. 1, comma 295, della l. n. 205/2017. Anche il ricorrente è stato onerato di fornire, nello stesso termine, elementi sulle circostanze indicate, in particolare sull'impugnazione del decreto n. 2086 e sugli eventuali provvedimenti di esclusione. Il Tribunale ha ritenuto di non adottare una misura cautelare interinale, poiché allo stato non ravvisa un periculum tale da giustificarla, e ha fissato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. L'esito della domanda principale resta quindi non definito.
Norme richiamate
art. 12 d.l. n. 69/2023, convertito in l. n. 103/2023
È indicato quale presupposto normativo della procedura selettiva, ma l'ordinanza ne rinvia l'esame all'esito dell'istruttoria.
art. 1, comma 295, l. n. 205/2017
È richiamato quale base normativa della graduatoria dalla quale il ricorrente potrebbe essere stato escluso; il Tribunale richiede chiarimenti sugli eventuali provvedimenti di esclusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di annullamento dipende dalla precisa ricostruzione dell'inquadramento normativo della procedura selettiva e della posizione individuale del ricorrente, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria mediante relazione dell'amministrazione corredata dai documenti pertinenti.
- L'istruttoria processuale può riguardare anche l'esistenza di precedenti impugnazioni e di successivi provvedimenti amministrativi incidenti sulla posizione del ricorrente, al fine di verificare l'oggetto effettivo della controversia e la persistenza dell'interesse alla decisione.
- In sede cautelare, l'adozione di una misura interinale presuppone la sussistenza attuale di un periculum in mora; in sua assenza, il giudice può limitarsi a disporre gli accertamenti istruttori necessari e rinviare la trattazione della domanda cautelare.
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