Sentenza del 15/03/2016 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PLUSVALENZA DA CESSIONE DI TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA - Beni immobili - Destinazione edificatoria conferita in sede di pianificazione urbanistica - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la rilevanza fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni originariamente destinati all'edificazione dagli strumenti urbanistici. Il principio è conforme ai precedenti richiamati della Corte di cassazione, nn. 4150/2014 e 15629/2014. Dal testo non risultano indicati né il dispositivo concreto né l'esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a imposizione fiscale della plusvalenza realizzata mediante la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Il principio affermato è che la plusvalenza costituisce manifestazione di forza economica imponibile quando deriva dalla destinazione edificatoria attribuita al terreno in sede di pianificazione urbanistica. Non è necessario che il proprietario o possessore abbia svolto un'attività produttiva o edificatoria. Ai fini dell'imposizione rileva la destinazione edificatoria originariamente conferita a un'area non edificata, e non una destinazione edificatoria eventualmente ripristinata dopo un intervento su un'area già edificata, realizzato dal cedente o dal cessionario.
Norme richiamate
Norma fiscale sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili
La plusvalenza è imponibile quando il terreno è stato originariamente destinato all'edificazione in sede di pianificazione urbanistica, anche se il proprietario non ha svolto attività produttive o edificatorie. Non assume invece rilievo decisivo una destinazione edificatoria ripristinata dopo interventi su un'area già edificata.
Cassazione, sentenze n. 4150/2014 e n. 15629/2014
I precedenti confermano che il presupposto dell'imposizione è la destinazione edificatoria urbanistica originaria dell'area non edificata e la conseguente manifestazione di capacità contributiva, indipendentemente da un'attività produttiva svolta dal proprietario.
Massime di principio
- Per stabilire se una plusvalenza immobiliare è imponibile, occorre verificare la destinazione urbanistica attribuita originariamente al terreno dagli strumenti di pianificazione, non soltanto l'attuale stato materiale del bene.
- La tassazione può applicarsi anche se l'incremento di valore non deriva da opere o attività svolte dal proprietario, ma dalla sola scelta urbanistica che rende l'area edificabile.
- La successiva demolizione, trasformazione o ricostruzione di edifici non sostituisce il requisito della destinazione edificatoria originaria: va verificato se l'area fosse già edificabile prima dell'intervento.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare gli strumenti urbanistici vigenti al momento rilevante, la natura originaria dell'area e la documentazione catastale e urbanistica, distinguendo tra edificabilità originaria e edificabilità conseguente a interventi successivi.
Testo integrale
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