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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA - Beni immobili - Destinazione edificatoria conferita in sede di pianificazione urbanistica - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto la rilevanza fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni originariamente destinati all'edificazione dagli strumenti urbanistici. Il principio è conforme ai precedenti richiamati della Corte di cassazione, nn. 4150/2014 e 15629/2014. Dal testo non risultano indicati né il dispositivo concreto né l'esito formale del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità a imposizione fiscale della plusvalenza realizzata mediante la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Il principio affermato è che la plusvalenza costituisce manifestazione di forza economica imponibile quando deriva dalla destinazione edificatoria attribuita al terreno in sede di pianificazione urbanistica. Non è necessario che il proprietario o possessore abbia svolto un'attività produttiva o edificatoria. Ai fini dell'imposizione rileva la destinazione edificatoria originariamente conferita a un'area non edificata, e non una destinazione edificatoria eventualmente ripristinata dopo un intervento su un'area già edificata, realizzato dal cedente o dal cessionario.

Norme richiamate

  • Norma fiscale sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili

    La plusvalenza è imponibile quando il terreno è stato originariamente destinato all'edificazione in sede di pianificazione urbanistica, anche se il proprietario non ha svolto attività produttive o edificatorie. Non assume invece rilievo decisivo una destinazione edificatoria ripristinata dopo interventi su un'area già edificata.

  • Cassazione, sentenze n. 4150/2014 e n. 15629/2014

    I precedenti confermano che il presupposto dell'imposizione è la destinazione edificatoria urbanistica originaria dell'area non edificata e la conseguente manifestazione di capacità contributiva, indipendentemente da un'attività produttiva svolta dal proprietario.

Massime di principio

  • Per stabilire se una plusvalenza immobiliare è imponibile, occorre verificare la destinazione urbanistica attribuita originariamente al terreno dagli strumenti di pianificazione, non soltanto l'attuale stato materiale del bene.
  • La tassazione può applicarsi anche se l'incremento di valore non deriva da opere o attività svolte dal proprietario, ma dalla sola scelta urbanistica che rende l'area edificabile.
  • La successiva demolizione, trasformazione o ricostruzione di edifici non sostituisce il requisito della destinazione edificatoria originaria: va verificato se l'area fosse già edificabile prima dell'intervento.
  • In situazioni analoghe è necessario esaminare gli strumenti urbanistici vigenti al momento rilevante, la natura originaria dell'area e la documentazione catastale e urbanistica, distinguendo tra edificabilità originaria e edificabilità conseguente a interventi successivi.

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