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Sentenza

Sentenza n. 3717/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza, prot. 14234/2020 – 24677 del 12.10.2022 – pratica n. 2020/00425, notificata il 18.10.2022; d’ogni altro atto prodromico, conseguente, preordinato, connesso e comunque collegato al provvedimento impugnato, di cui la ricorrente ignora il contenuto;

Giustizia amministrativa202205930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l'inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la sanzione pecuniaria irrogata per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione relativa a due manufatti: un ampliamento attiguo di circa 18 mq e 45 mc e un manufatto adibito a deposito di circa 57 mq e 139 mc. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e il difetto di istruttoria, sostenendo che le opere preesistessero al 1° settembre 1967 e fossero allora situate fuori dal centro abitato, sicché non sarebbe stata necessaria la licenza edilizia e non avrebbe potuto applicarsi la sanzione per opere abusive. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere, sostenendo che gli interventi fossero al più qualificabili come manutenzione straordinaria eseguita senza SCIA, con applicazione della più mite sanzione pecuniaria di euro 516 anziché della sanzione ripristinatoria. Il Comune si costituiva senza svolgere concreta attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che entrambe le censure riguardavano, in realtà, la precedente ordinanza di demolizione del 3 settembre 2020, non impugnata dalla ricorrente e quindi, con ogni verosimiglianza, divenuta inoppugnabile. Le doglianze sono state pertanto ritenute inammissibili in quanto non potevano essere fatte valere per la prima volta contro il successivo provvedimento sanzionatorio adottato per l'inottemperanza. Il giudice ha comunque esaminato le censure nel merito, giudicandole infondate. La pretesa preesistenza delle opere al 1° settembre 1967 e la loro collocazione fuori dal centro abitato sono state considerate mere asserzioni non supportate da prova; l'onere di dimostrare la data di realizzazione e la natura delle opere grava su chi invoca tali circostanze, secondo il principio di vicinanza della prova. È stata inoltre esclusa la qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria, poiché la descrizione dei manufatti evidenziava un ampliamento volumetrico, ontologicamente incompatibile con tale categoria. La precedente ordinanza di demolizione aveva altresì accertato l'assenza di titolo edilizio, condono o domanda di accertamento di conformità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per l'assenza di concreta attività difensiva del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria e la conseguente sanzione pecuniaria per l'inottemperanza presuppongono l'accertamento di opere abusive e l'inosservanza dell'ordine di demolizione; le contestazioni relative alla legittimità dell'ordinanza di demolizione non possono essere riproposte contro il successivo provvedimento sanzionatorio se la prima ordinanza non è stata impugnata.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA; la disposizione non è applicabile quando le opere presentano un ampliamento volumetrico incompatibile con la manutenzione straordinaria.

Massime di principio

  • Le censure riguardanti la legittimità, la natura abusiva o la qualificazione edilizia delle opere devono essere proposte contro l'originaria ordinanza di demolizione; se tale ordinanza non viene impugnata e si consolida, tali questioni non possono essere dedotte contro il successivo provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza.
  • L'onere di provare la preesistenza di un manufatto abusivo a una determinata data, nonché le circostanze che escluderebbero l'obbligo del titolo edilizio, grava sul proprietario o sul soggetto che allega tali fatti, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • La qualificazione di un intervento come manutenzione straordinaria è incompatibile con la presenza di un ampliamento volumetrico, poiché quest'ultimo eccede ontologicamente la nozione di manutenzione straordinaria e può giustificare l'applicazione della disciplina repressiva degli abusi edilizi maggiori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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