Sentenza n. 10328/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza diretta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Il ricorrente contestava l'inerzia dell'amministrazione e chiedeva una pronuncia che ne imponesse la procedimentalizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica ha determinato l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto e ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di condanna dell'amministrazione a procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta dal ricorrente per ottenere l'attivazione del procedimento amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'interesse a una pronuncia di condanna a procedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la successiva attivazione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione fa venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponga di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto integra, nel caso considerato, l'attivazione del procedimento amministrativo e rende improcedibile l'azione contro il silenzio limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di procedere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'inerzia amministrativa venga superata nel corso del giudizio e sussistano giusti motivi collegati all'elevato carico di richieste gravante sull'ufficio e alla complessità dell'iter amministrativo.
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