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Sentenza

Sentenza n. 1305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04540/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento della somma richiesta a titolo di rimborso del contributo unificato di primo grado, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4540/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4540/2024, chiedendo il pagamento di euro 6.000,00, versati a titolo di contributo unificato nel giudizio di primo grado, oltre agli interessi legali, e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. La ricorrente ha richiamato precedenti comunicazioni PEC del 29 maggio 2024 e del 1° luglio 2024, contenenti una semplice richiesta di pagamento, nonché una PEC dell'8 aprile 2025. Il Collegio ha rilevato che quest'ultima comunicazione non notificava la sentenza n. 4540/2024, titolo esecutivo posto a fondamento dell'odierno ricorso, ma un'altra sentenza, la n. 11233/2022, sebbene resa tra le medesime parti; inoltre, la PEC era priva di testo e non indicava la finalità della notificazione. La questione dell'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio. Il Collegio ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore non era presente all'udienza camerale e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per ottemperanza inammissibile. Ha ritenuto che, per l'ottemperanza volta a ottenere il pagamento di una somma di denaro, occorra la previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Le PEC del 29 maggio e del 1° luglio 2024 costituivano mere richieste di pagamento e non notificazioni del titolo esecutivo. La PEC dell'8 aprile 2025 non superava il difetto, perché notificava una sentenza diversa da quella azionata e, comunque, era priva di testo esplicativo. Il Collegio ha inoltre affermato che l'avviso alle parti previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando il difensore non sia presente all'udienza, poiché l'assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, è necessaria la previa notificazione del titolo esecutivo e il successivo decorso del termine di 120 giorni; la regola si applica per identità di ratio con l'esecuzione forzata civile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, [il giudice] deve indicarla alle parti in udienza [...] oppure [...] fissare termine alle parti non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie

    L'avviso volto a garantire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza, poiché la mancata presenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza diretto a conseguire da una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il ricorrente deve previamente notificare il titolo esecutivo all'amministrazione e attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; la mera richiesta di pagamento non sostituisce tale notificazione.
  • La notificazione di un provvedimento diverso dal titolo esecutivo posto a fondamento dell'ottemperanza non integra il presupposto della previa notificazione del titolo, anche se il diverso provvedimento è stato reso tra le medesime parti.
  • Una comunicazione PEC priva di testo e di indicazioni sulla finalità della trasmissione non consente, in assenza della notificazione del corretto titolo esecutivo, di ritenere assolto l'onere preliminare richiesto per l'azione di ottemperanza pecuniaria.
  • Quando il difensore non presenzi all'udienza, il giudice amministrativo può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio senza rendere l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire in udienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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