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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato in data 29.09.2025; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.

Giustizia amministrativa202500755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. La decisione è fondata sul rilievo che il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso, presupposto del diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non era stato impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato il 29 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso, atto presupposto rispetto al diniego del permesso di soggiorno. Il TAR ha rilevato che tale provvedimento di revoca non risultava impugnato. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure relative alla legittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; l'istanza è stata rigettata in considerazione della mancata impugnazione dell'atto presupposto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione del diniego di un titolo di soggiorno può essere rigettata quando il diniego si fonda su un atto presupposto autonomamente lesivo, quale la revoca del nulla osta all'ingresso, che non sia stato impugnato dal ricorrente.
  • L'omessa impugnazione dell'atto presupposto impedisce di rimuovere, mediante la sola sospensione dell'atto consequenziale, il fondamento giuridico del diniego del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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