Sentenza del 10/07/2015 n. 3198 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI SOGGETTI AD IVA - Illegittimità - Sussiste - Ragione - Contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CEE - Sussiste - Violazione del divieto di duplicazione dell'Iva - Consegue - Prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% sui canoni di locazione di immobili strumentali soggetti a IVA, prevista dall'art. 40, comma 1-bis, del d.P.R. n. 131/1986, introdotto dall'art. 35 del d.l. n. 223/2006. La censura si fondava sul contrasto di tale prelievo con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, poiché l'imposta di registro, applicata proporzionalmente ai canoni di locazione già assoggettati a IVA, determinerebbe una duplicazione impositiva e introdurrebbe un tributo sostanzialmente assimilabile a un'imposta sul giro d'affari.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. È stata riconosciuta la prevalenza della normativa unionale su quella nazionale e l'immediata applicabilità della direttiva, considerata sufficientemente precisa e dettagliata. Di conseguenza, non può essere applicata l'imposta di registro proporzionale dell'1% sui canoni di locazione di immobili strumentali già soggetti a IVA, in quanto incompatibile con il divieto unionale di duplicazione dell'IVA e di introduzione di tributi aventi la stessa natura dell'imposta sul giro d'affari.
Norme richiamate
Art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre imposte, diritti e tasse che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari, sempreché tali imposte, diritti e tasse non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
La disposizione è stata interpretata come ostativa all'introduzione o applicazione di un tributo nazionale che, per struttura e modalità di applicazione, abbia natura analoga a un'imposta sul giro d'affari e determini una duplicazione dell'IVA.
Art. 40, comma 1-bis, del d.P.R. n. 131/1986
Imposta di registro nella misura dell'1% sui canoni relativi a locazioni di immobili strumentali, anche se assoggettati ad IVA.
La norma interna è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui impone un prelievo proporzionale sui canoni già assoggettati a IVA.
La disposizione ha introdotto la disciplina nazionale che prevede l'imposta di registro proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali; tale disciplina non può prevalere sulla normativa unionale incompatibile.
Massime di principio
- Quando un tributo nazionale si applica a una base imponibile già assoggettata a IVA e presenta caratteristiche sostanzialmente analoghe a un'imposta sul giro d'affari, occorre verificarne la compatibilità con la direttiva 2006/112/CE.
- Il principio di prevalenza del diritto dell'Unione impone di disapplicare la norma interna incompatibile, anche se formalmente vigente, quando la disposizione unionale è sufficientemente precisa e incondizionata.
- La qualificazione formale del prelievo non è decisiva: va valutata la sua struttura concreta, inclusi il carattere proporzionale, l'applicazione generalizzata e il collegamento diretto con il corrispettivo dell'operazione.
- La contemporanea applicazione di IVA e di un'imposta nazionale sostanzialmente equivalente non è automaticamente legittima; deve essere esclusa quando comporta una duplicazione vietata dal diritto unionale.
- In casi analoghi è necessario confrontare la disciplina nazionale con la normativa europea e valutare, alla luce della giurisprudenza applicabile, se chiedere il rimborso del tributo o contestarne l'applicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 295 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3183 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3208 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3211 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3226 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →