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Sentenza

Sentenza del 10/07/2015 n. 3183 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Convenzioni internazionali - Ritenute - Qualifica di beneficiario effettivo - Elementi di valutazione - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione e, in particolare, l'individuazione del beneficiario effettivo di dividendi, interessi o canoni ai fini dell'applicazione delle ritenute. È beneficiario effettivo il soggetto che percepisce tali redditi e può usarli e disporne pienamente e senza vincoli, non essendo obbligato a trasferirli ad altri. Per verificare l'esistenza di un simile obbligo occorre esaminare sia i contratti e gli altri documenti formali, sia le concrete modalità di movimentazione dei redditi.

La decisione

Il principio affermato è favorevole al contribuente sotto il profilo dell'onere della prova: spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare, sulla base dei contratti, della documentazione e delle circostanze concrete, che il percettore non disponeva liberamente dei redditi e aveva l'obbligo di trasferirli a terzi. In assenza di tale prova, non può essere negata automaticamente la qualifica di beneficiario effettivo né disconosciuto il regime convenzionale.

Norme richiamate

  • Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

    La nozione riguarda il soggetto che percepisce dividendi, interessi o canoni e ne ha il potere di usare e disporre pienamente e senza obbligo di distribuirli ad altri.

  • Disciplina convenzionale delle ritenute su dividendi, interessi e canoni

    L'applicazione delle aliquote o delle esenzioni previste dalla Convenzione dipende dalla verifica concreta della qualifica di beneficiario effettivo.

Massime di principio

  • La qualifica di beneficiario effettivo non dipende soltanto dall'intestazione formale del reddito, ma dalla possibilità concreta di usarlo e disporne liberamente.
  • L'esistenza di un obbligo di riversamento deve essere valutata esaminando sia i contratti sia il comportamento effettivo delle parti e i flussi finanziari.
  • L'onere di dimostrare che il percettore è un mero intermediario o conduit grava sull'Agenzia delle Entrate.
  • La semplice presenza di pagamenti successivi verso altri soggetti non è necessariamente sufficiente: occorre provare che tali pagamenti derivino da un obbligo preesistente, giuridico o sostanzialmente vincolante.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, delibere, fatture, estratti conto e documentazione che dimostrino l'autonomia decisionale del percettore e l'assenza di obblighi automatici di trasferimento.

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