Sentenza del 10/07/2015 n. 3226 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cartella di pagamento - Mancata notifica dell'atto presupposto - Eccezione di mancata chiamata in causa dell'ente impositore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata accolta l’eccezione relativa alla mancata partecipazione dell’ente impositore. Il giudizio è stato dichiarato affetto da nullità per difetto di litisconsorzio necessario e il processo deve essere rimesso al giudice di primo grado affinché provveda a integrare correttamente il contraddittorio e decida nuovamente la controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della cartella di pagamento e degli atti presupposti, in particolare la mancata notifica dell’atto prodromico. Poiché la decisione può incidere sia sull’attività dell’Agente della Riscossione sia sulla pretesa tributaria dell’Ente Impositore, entrambi devono partecipare necessariamente al giudizio. La notifica del ricorso a uno solo dei due soggetti determina un’incompleta costituzione del contraddittorio.
Norme richiamate
Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Il giudizio nel quale si controverte della inesistenza, nullità o annullabilità della cartella di pagamento e di tutti gli atti prodromici integra una fattispecie di litisconsorzio necessario che coinvolge sia l’Agente della Riscossione sia l’Ente Impositore.
Quando la controversia riguarda contemporaneamente la cartella e la validità della pretesa tributaria sottostante, devono partecipare al giudizio sia l’Agente della Riscossione sia l’Ente Impositore.
Regole processuali sull’integrità del contraddittorio
Qualora il ricorso venga notificato ad uno solo di tali soggetti, il contraddittorio deve ritenersi non regolarmente costituito con la conseguenza che la sentenza è nulla e il processo va rimesso al giudice di primo grado.
La mancata partecipazione di una parte necessaria non è una semplice irregolarità: comporta la nullità della sentenza e la regressione del processo al primo grado per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Se si impugna una cartella contestando anche la validità, l’esistenza o la notificazione dell’atto presupposto, occorre normalmente convenire sia l’Agente della Riscossione sia l’Ente Impositore.
- La contestazione della sola attività esecutiva o degli errori propri dell’Agente della Riscossione può riguardare principalmente quest’ultimo; invece, quando si mette in discussione la pretesa tributaria o l’atto impositivo sottostante, è necessaria anche la partecipazione dell’Ente Impositore.
- La mancata chiamata in causa di una parte necessaria può determinare la nullità della sentenza, con rimessione della causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
- Prima di notificare il ricorso è quindi essenziale individuare se l’eccezione riguarda vizi propri della cartella oppure anche l’atto presupposto e il rapporto tributario sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 295 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3183 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3198 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3208 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 lug 2015Sentenza del 10/07/2015 n. 3211 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →