Sentenza del 10/07/2015 n. 3195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - Decadenza - Termine - Sentenza Corte di Giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine generale di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Tale termine si applica a ogni ipotesi di indebito oggettivo, anche quando l'indebito derivi da una sentenza della Corte di Giustizia. Decorso il termine, il rapporto tributario deve considerarsi esaurito e gli effetti diventano irretrattabili; pertanto, la pretesa di rimborso non può più essere esercitata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del rimborso di un tributo ritenuto indebitamente versato, anche in conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. La questione riguardava l'applicabilità del termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso
La norma ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di indebito oggettivo, anche se il diritto al rimborso deriva da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il mancato rispetto del termine comporta la definitività del rapporto tributario.
Sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea
Una pronuncia della Corte di Giustizia può incidere sulla legittimità del prelievo o fondare una richiesta di rimborso, ma non rende automaticamente superabile il termine nazionale di decadenza applicabile alla domanda.
Massime di principio
- Le richieste di rimborso di tributi indebitamente versati devono essere presentate entro il termine di decadenza previsto dalla disciplina applicabile, anche quando l'indebito sia riconducibile a una pronuncia europea.
- Una sentenza della Corte di Giustizia non riapre automaticamente rapporti tributari già esauriti né elimina i termini nazionali di decadenza, salvo specifiche disposizioni o principi contrari.
- Il decorso del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 può rendere irretrattabile il rapporto tributario e impedire il rimborso.
- In situazioni analoghe è essenziale individuare tempestivamente la data iniziale del termine e presentare la domanda di rimborso prima della sua scadenza.
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