Cassazione Penale, Sentenza n. 13386/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 06/05/2025 che aveva annullato il decreto del G.I.P. di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto e per equivalente, relativo a somme ritenute profitto del reato ipotizzato nell'ambito del capo b) (autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.). Il sequestro si fondava sulla contestata truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) in danno di Agea per euro 590.320,08 e di Ismea per euro 40.000,00, poste in concorso da terzi tramite complesse cessioni societarie. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto insussistente il fumus del reato di truffa, valutando che gli artifici e i raggiri non fossero causa efficiente dell'erogazione dei contributi e che eventuali carenze di diligenza degli uffici pubblici (Agea/Ismea) avrebbero inciso sulla rilevanza penale delle condotte. Il Procuratore Europeo ha censurato tale valutazione come errata applicazione di legge, sostenendo che il giudizio sul fumus deve essere ex ante e non escluso per la negligenza della pubblica amministrazione, e che le operazioni successive costituivano trasformazioni idonee a integrare l'autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione ritenuto radicale (motivazione apparente, eccentrica e incompleta) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta (art. 324, comma 5, c.p.p.). La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha valutato in modo unilaterale e marginale il fumus relativo alla truffa (capo a) omettendo di considerare correttamente il collegamento con il capo b) (autoriciclaggio) e non ha effettuato la valutazione ex ante dell'idoneità degli artifici e raggiri a determinare l'erogazione del contributo. Inoltre la Corte ha osservato che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le operazioni trasformative successive, rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio. Conseguenza: annullamento e rinvio per nuova valutazione, con indicazione di riesaminare il complesso delle prove alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
La Corte conferma che il reato di truffa può realizzarsi anche per effetto di comportamenti omissivi che inducano in errore la persona offesa; la valutazione dell'idoneità degli artifici e raggiri va fatta ex ante e non è esclusa dalla negligenza o carenze di controllo dell'ente erogatore
art. 648-ter, comma 1, cod. pen.
L'autoriciclaggio si configura quando le somme o i beni provenienti dal delitto presupposto sono impiegati, sostituiti o trasferiti; le trasformazioni lecite apparenti possono costituire il risultato dell'attività criminosa e assumere autonomia rispetto alla provenienza illecita
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La cognizione della Corte di Cassazione sulle ordinanze del riesame è limitata alla verifica di violazioni di legge, in particolare alla presenza di motivazione assente, apparente o meramente formale; nel caso di specie la Corte ha ravvisato una motivazione apparente e contraddittoria
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare il Tribunale competente al nuovo giudizio dopo annullamento con rinvio
Massime di principio
- Nel valutare il fumus commissi delicti per un sequestro preventivo, il giudizio sulla idoneità degli artifici e raggiri deve essere effettuato ex ante: ossia va valutato se le condotte erano astrattamente capaci di indurre in errore e di attivare l'erogazione dell'agevolazione, indipendentemente da successive omissioni o negligenze del soggetto erogatore
- La negligenza o i controlli carenti dell'ente pubblico che eroga il contributo non escludono automaticamente la rilevanza penale del mezzo truffaldino; non è possibile assorbire il fumus di truffa nella responsabilità amministrativa o gestionale dell'ente
- Quando la fattispecie contestata comprende un reato presupposto (es. truffa) e un reato trasformativo (es. autoriciclaggio), il giudice del riesame deve valutare unitariamente il collegamento causale tra le condotte originarie e le successive operazioni di impiego/trasferimento delle risorse
- Le operazioni negoziali e bancarie che trasformano o dissimulano i proventi illeciti possono integrare l'autoriciclaggio anche se formalmente presentano una veste giuridicamente lecita; il loro esame è rilevante ai fini del fumus per il sequestro preventivo
- In sede di impugnazione in Cassazione di ordinanze del riesame, la Corte può annullare per motivazione insufficiente o contraddittoria e rinviare per nuovo esame, imponendo al giudice di merito di riesaminare compiutamente gli elementi indiziari e i nessi causali
- In casi analoghi conviene documentare con cura sia le modalità tecniche e cronologiche delle operazioni (contratti, cessioni, flussi bancari) sia il nesso temporale tra erogazione delle somme e le operazioni successive, perché entrambi gli aspetti sono decisivi per stabilire il fumus di truffa e di autoriciclaggio
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