Sentenza n. 569/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto l’annullamento del decreto del 13 marzo 2019, trasmesso via p.e.c. con nota del 26 marzo 2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 10 maggio 2018 avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di Palermo del 9 aprile 2018 notificato l'11 aprile 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l'impugnazione del decreto di rigetto del ricorso gerarchico e della sanzione disciplinare pecuniaria di 3/30 dello stipendio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e gli atti disciplinari deducendo, tra l'altro, la tardività della contestazione degli addebiti, la violazione degli artt. 31 del d.P.R. 737/1981 e 103 del d.P.R. 3/1957, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l'inesistenza dei presupposti della sanzione, la violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché vizi della sentenza per omessa pronuncia e motivazione. I fatti risalivano al 12 luglio 2017; l'Amministrazione ne aveva avuto conoscenza almeno dal 18 luglio 2017, mediante una relazione di servizio. Tuttavia, una ulteriore relazione fu richiesta soltanto l'11 dicembre 2017 e la contestazione degli addebiti fu notificata il 28 febbraio 2018. L'appellante chiedeva inoltre il risarcimento dei danni e la riforma della statuizione sulle spese.
La decisione
Il CGARS ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo tardiva la contestazione disciplinare. L'art. 103 del d.P.R. 3/1957 non impone un termine fisso, ma richiede una ragionevole prontezza da valutare in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla concreta possibilità di difesa dell'incolpato. Nel caso concreto, i fatti erano semplici e già adeguatamente rappresentati nella relazione del 18 luglio 2017; la richiesta di ulteriori elementi dopo quasi cinque mesi e la successiva contestazione dopo oltre due mesi non erano giustificate da effettive esigenze istruttorie. Il carico di lavoro degli uffici, il richiamo a un ponderato esame della condotta e le precedenti segnalazioni a carico del dipendente non potevano sanare il ritardo, poiché la tempestività tutela il dipendente dal rischio di rimanere indefinitamente esposto all'azione disciplinare e preserva il diritto di difesa. La sentenza del TAR è stata quindi riformata e sono stati annullati sia il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione del Questore. I motivi relativi a difetto di motivazione e istruttoria, proporzionalità della sanzione e ampiezza del sindacato giurisdizionale sono stati dichiarati assorbiti. La domanda risarcitoria è stata invece ritenuta inammissibile, perché formulata genericamente nel ricorso introduttivo, senza allegazione dei fatti costitutivi, e non integrabile mediante una memoria non notificata; è stato inoltre ribadito che l'annullamento dell'atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento e che la prova del danno soggiace all'art. 2697 c.c. L'istanza istruttoria è stata rigettata. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 737/1981
Rende applicabile ai procedimenti disciplinari della Polizia di Stato il requisito di tempestività della contestazione previsto dall'art. 103 del d.P.R. 3/1957.
art. 103 d.P.R. 3/1957
Impone una ragionevole prontezza della contestazione disciplinare, da valutare caso per caso in rapporto alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alle esigenze difensive dell'incolpato; non stabilisce un termine fisso.
art. 4 d.P.R. 737/1981
Prevede le fattispecie disciplinari contestate e la relativa cornice sanzionatoria; la sanzione è stata annullata per tardività della contestazione.
art. 2697 c.c.
Grava sulla parte che chiede il risarcimento l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della responsabilità e del danno, anche nel processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la verifica dei presupposti dell'illecito, tra cui condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso; l'annullamento dell'atto non produce automaticamente il risarcimento.
art. 99 c.p.a.
Richiamato tramite il principio dell'assorbimento affermato dall'Adunanza Plenaria n. 5/2015, in tema di ordine di esame dei motivi.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare della Polizia di Stato, il requisito secondo cui la contestazione deve essere effettuata "subito" non configura un termine fisso, ma impone una ragionevole e proporzionata prontezza, da apprezzare in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e alle concrete esigenze difensive dell'incolpato.
- La tempestività della contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione, considerata nel complesso dei suoi organi, abbia acquisito conoscenza dei fatti e la possibilità di svolgere una prima valutazione e attivare gli adempimenti disciplinari; una richiesta tardiva di ulteriori informazioni non può restituire tempestività a un'azione già ingiustificatamente ritardata.
- La semplicità e l'immediata verificabilità dei fatti escludono che il ritardo possa essere giustificato da generici riferimenti al carico di lavoro degli uffici, alla necessità di un ponderato esame o a precedenti segnalazioni relative al dipendente.
- L'annullamento di una sanzione disciplinare non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il richiedente deve allegare e provare, negli atti notificati introduttivi o ampliativi del giudizio, i fatti costitutivi della responsabilità amministrativa, il danno e il nesso causale.
- Una domanda risarcitoria formulata genericamente nel ricorso non può essere integrata mediante una memoria difensiva non notificata; le allegazioni contenute nelle censure di annullamento non sostituiscono l'onere di allegare i distinti fatti costitutivi della responsabilità e del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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