Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16113/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto da una società, nel quale i correntisti avevano contestato alcune clausole e prassi applicate dalla banca, chiedendone la declaratoria di nullità con conseguente ricostruzione del saldo, depurato da interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute e spese ritenute illegittime. Il tribunale aveva dichiarato nulle alcune clausole e accertato un saldo a credito dei correntisti, rigettando però la domanda di ripetizione di indebito perché ritenuta inammissibile. La corte d’appello aveva confermato, affermando che l’eccezione di prescrizione fosse rilevante solo in caso di domanda di ripetizione e non anche quando fosse chiesto soltanto l’accertamento del saldo del conto ancora aperto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1422, 2033, 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione può essere utilmente eccepita anche in presenza di conto aperto e anche se la domanda coltivata sia solo di accertamento del saldo, poiché il diritto alla ripetizione può già essere inciso da rimesse solutorie e, comunque, la prescrizione serve anche a paralizzare gli effetti restitutori che deriverebbero dall'accertamento dell'illegittimità degli addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo della banca. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal correntista per l'accertamento e il ricalcolo del saldo di conto corrente, la banca ha un interesse giuridicamente tutelato a eccepire la prescrizione delle somme non ripetibili, perché tali importi devono essere esclusi dal conteggio finale ai fini della corretta ricostruzione del saldo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1422 c.c.

    La nullità delle clausole contrattuali può essere fatta valere senza limiti di tempo; ciò, però, non esclude che la prescrizione possa incidere sulla ripetibilità delle somme e quindi sulla rideterminazione del saldo.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamata per il diritto alla ripetizione dell'indebito: la prescrizione riguarda il diritto di ripetizione delle somme non dovute e può operare anche ai fini del ricalcolo del saldo.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione estingue il diritto per inerzia del titolare; nel caso concreto la Corte ne valorizza l'effetto sul diritto alla ripetizione, non sull'azione di accertamento del saldo.

  • art. 2935 c.c.

    Il decorso della prescrizione rileva in relazione al momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte collega tale profilo alla verifica delle rimesse solutorie e della loro non ripetibilità.

  • art. 2946 c.c.

    È evocato come termine ordinario di prescrizione applicabile al diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento del saldo di conto corrente bancario la prescrizione non rileva soltanto se sia proposta una domanda di ripetizione di indebito, ma anche quando il correntista chieda il solo ricalcolo del dare-avere.
  • La banca ha un interesse attuale e meritevole di tutela a eccepire la prescrizione delle rimesse non più ripetibili, poiché esse devono essere sottratte dal conteggio finale per determinare correttamente il saldo.
  • La declaratoria di nullità di clausole o prassi bancarie illegittime è distinta dalla prescrizione del diritto alla ripetizione: la prima può essere imprescrittibile, ma la seconda può incidere sugli effetti restitutori e sulla quantificazione del credito o debito residuo.
  • In materia di conto corrente, l'eccezione di prescrizione assume rilievo anche ai fini dell'accertamento negativo o positivo del saldo, non solo come difesa contro una condanna alla restituzione.
  • Quando il giudice deve ricostruire il saldo del conto, deve considerare la non ripetibilità delle somme per le quali la prescrizione sia maturata, perché tali poste incidono sulla determinazione finale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.