Sentenza n. 187/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria di nullità/invalidità e/o per l’annullamento 1) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0047643 - rectius, n. 0047642 - del 18.4.2019 a firma del dirigente il Servizio welfare – Controllo dei fenomeni discriminatori della Città metropolitana di Bari, trasmessa a mezzo PEC in data 18.4.2019, recante affidamento di attività del servizio pubblico di formazione professionale nell’ambito del F.S.E. POR Puglia 2007/2013 e conseguente determinazione dell’importo pretesamente spettante al soggetto formatore con relativo disconoscimento/inammissibilità di voci rendicontate e certificate nonché ingiunzione ai sensi e per gli effetti del R.D. 1910 n. 639; 2) dell’allegata nota di invito al pagamento delle somme pretesamente dovute a firma del medesimo dirigente prot. n. 0022025 del 20.2.2019 e della tabella riepilogativa alla stessa allegata nonché delle note/diffide precedentemente inviate esclusivamente e singolarmente per le D.D. Regione Puglia nn. 1121 e 1119 (5.3.2018) e nn. 1105, 1123, 1114 e 1118/2017 (7.3.2018) di cui in appresso; 3) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi e, in particolare, le determine a firma del dirigente la Struttura di progetto autorità di gestione P.O.R. FSE 2007/2013 n. 311/2014 nonché nn. 1121, 1119, 1105, 1123, 1114, 1109, 1107, 1108, 1110, 1111, 1118, 1087 e 1112 del 2017 e tutti gli atti collegati e presupposti, ivi compresi i verbali di visita e di esame delle controdeduzioni prodotte dall’E.P.C.P.E.P. nonché determinazione definitiva sulla ammissibilità/riconoscimento, tutti recepiti con la corrispondente determina dirigenziale, e, nei limiti dell’interesse azionato, delle convenzioni e/o atti d’obbligo quali regolamentazione del rapporto di volta in volta instaurato laddove ritenuti ostativi alla posizione dell’ente privato contraente; - anche con riferimento – se pur gradatamente – ai singoli atti di regolamentazione dell’attività formativa affidata alla ricorrente all’esito di procedura ad evidenza pubblica; - accertare e dichiarare l’insussistenza e/o la totale infondatezza della pretesa creditoria di cui all’ingiunzione di pagamento, anche per le ragioni esposte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari per il relativo importo e per altri importi per l’assenza del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito perché non divenuti definitivi, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall’EPCPEP in relazione all’attività formativa oggetto dell’ingiunzione di pagamento; - in via gradata - accertare e dichiarare, per le ragioni articolate nel presente atto, ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’illegittimo arricchimento da parte della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. e della Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., in danno dell’EPCPEP, depauperato nel patrimonio, in misura pari alla somma di tutte le spese dichiarate «non ammissibili» e non riconosciute con le Determine Dirigenziali della Regione Puglia meglio descritte ed identificate nella nota allegata all’ingiunzione di pagamento di cui alla narrativa del presente atto e condannare la Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore dell’EPCPEP ed in solido fra loro, dell’indennizzo correlato alla diminuzione patrimoniale subita dall’odierno attore e pari all’importo sottratto complessivamente ma ingiustamente con tutte le determine dirigenziali qui contrastate o, comunque, al pagamento di quel maggiore o minore indennizzo che sarà ritenuto congruo e di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, anche, ove occorra, a mezzo di C.T.U., che sin d’ora viene formalmente richiesta; - accertare e dichiarare che sulle predette somme spetta a vantaggio dell’EPCPEP la rivalutazione monetaria nonché gli interessi ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2002 o, in estremo subordine, al tasso legale a decorrere dal giorno in cui le somme avrebbero dovuto essere riconosciute e/o erogate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento per la restituzione di somme relative a spese rendicontate e non ammesse a finanziamento, con i presupposti atti regionali di decurtazione dei contributi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni finanziatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Città Metropolitana di Bari, per l'importo complessivo di euro 273.501,61, nonché la precedente nota di invito al pagamento, le diffide e le determinazioni regionali con cui erano state approvate le verifiche amministrative e contabili sui progetti di formazione finanziati dal POR Puglia FSE 2007/2013, riconoscendo solo parte delle spese rendicontate. Ha dedotto la nullità, invalidità, inefficacia e illegittimità dell'ingiunzione per violazione del R.D. n. 639/1910, carenza dei presupposti legali e del potere, ingiustizia manifesta, sviamento, violazione degli artt. 97 e 24 Cost. e dei principi della l. n. 241/1990. Ha inoltre contestato l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e la natura del rapporto sottostante, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa restitutoria. In via subordinata ha domandato l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. della Regione Puglia e della Città Metropolitana di Bari, con condanna al pagamento dell'indennizzo e degli accessori. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardava la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e l'inadempimento agli obblighi assunti dal beneficiario, nonché la tardività e l'inammissibilità per carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come munito di giurisdizione il Giudice Ordinario competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto nei termini di legge. Il Collegio ha rilevato che le determinazioni contestate erano state adottate dopo l'esecuzione dei progetti, a seguito di verifiche amministrative e contabili sulle spese rendicontate, e riguardavano asseriti inadempimenti agli obblighi previsti dalle convenzioni e dagli atti d'obbligo, quali errata quantificazione del costo del personale, mancata produzione dei timesheet, carenze documentali, pagamenti in contanti e spese sostenute oltre il periodo di validità delle convenzioni. La controversia non riguardava quindi la fase pubblicistica di concessione del finanziamento, né un annullamento o una revoca in autotutela per vizi originari o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma la fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, nella quale il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha escluso anche la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché l'erogazione di un finanziamento non equivale alla concessione di un bene pubblico e, comunque, le questioni patrimoniali e la fase esecutiva restano devolute al giudice ordinario. Ha inoltre escluso la natura di concessione di pubblico servizio, non ravvisando l'assunzione del rischio di domanda né rapporti diretti con l'utenza finale; in ogni caso, anche nelle concessioni di servizi pubblici, le controversie sugli adempimenti, gli inadempimenti e i corrispettivi nella fase esecutiva spettano al giudice ordinario, salvo l'esercizio di poteri autoritativi tipizzati. Anche la domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario, trattandosi di domanda civilistica relativa a diritti soggettivi e non all'esercizio di poteri pubblicistici. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9 c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile e indica il giudice munito di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei perentori termini di legge, conservando gli effetti processuali e sostanziali secondo le condizioni previste dalla norma.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni pubblici non si estende ai rapporti di finanziamento e, comunque, non comprende le questioni patrimoniali relative a compensi e alla fase esecutiva del rapporto.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi non si applica a un finanziamento di progetti formativi privo degli elementi propri della concessione di servizio; in ogni caso, la fase esecutiva e le controversie sugli adempimenti e corrispettivi spettano al giudice ordinario, salvo l'esercizio di poteri autoritativi tipizzati.
art. 2041 c.c.
La domanda di indebito arricchimento, in quanto fondata su un istituto civilistico e su una situazione di diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione ordinaria anche quando una delle parti sia una pubblica amministrazione.
R.D. n. 639/1910
Disciplina la procedura di ingiunzione fiscale, la cui legittimità non è stata esaminata nel merito perché la controversia è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la fase di concessione, caratterizzata dall'esercizio di discrezionalità amministrativa nella scelta del beneficiario e nella determinazione dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la fase successiva alla concessione, concernente l'erogazione, la rendicontazione, la ripetizione delle somme e l'adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, appartiene invece alla giurisdizione ordinaria quando non derivi da un annullamento o da una revoca in autotutela per vizi originari o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
- La contestazione di decurtazioni o richieste restitutorie fondate su verifiche amministrative e contabili delle spese sostenute nell'esecuzione di progetti finanziati attiene alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, anche se l'amministrazione utilizza atti formalmente qualificati come revoca, decadenza o ingiunzione; la relativa posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- L'erogazione di denaro a titolo di finanziamento o contributo non è equiparabile alla concessione di un bene pubblico ai fini dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.; il finanziato acquista la proprietà delle somme e può essere obbligato alla restituzione secondo il rapporto sottostante, senza che ciò trasformi la controversia in una controversia su una concessione di beni pubblici.
- La concessione di pubblico servizio presuppone, tra l'altro, l'assunzione del rischio di domanda da parte del concessionario e rapporti negoziali diretti con l'utenza finale; il mero finanziamento di progetti formativi non integra tale fattispecie. Anche nelle concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva, agli adempimenti, agli inadempimenti e ai corrispettivi spettano ordinariamente al giudice ordinario, salvo che siano impugnati poteri autoritativi tipizzati.
- La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. appartiene alla giurisdizione ordinaria perché non inerisce all'esercizio di poteri pubblicistici, ma tutela una situazione di diritto soggettivo, anche quando l'arricchimento sia imputato a una pubblica amministrazione.
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