Sentenza del 22/02/2024 n. 158 - Corte di Giustizia UE
Inadempimento di uno Stato - Articolo 110 TFUE - Tassa annuale di circolazione - Tassazione dei veicoli usati importati superiore a quella gravante sui veicoli similari già presenti sul mercato nazionale -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione europea ha contestato che Malta applicava una tassa annuale di circolazione (TAC) più elevata ai veicoli usati immatricolati in altri Stati membri prima del 1º gennaio 2009 e importati a Malta dopo tale data, rispetto ai veicoli similari immatricolati a Malta prima di tale data. La differenza di trattamento si basava su criteri di calcolo diversi, con il rischio di scoraggiare l'importazione di veicoli usati da altri Stati membri, violando l'articolo 110 TFUE che vieta tassazioni interne discriminatorie.
La decisione
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il regime fiscale maltese viola l'articolo 110 TFUE in quanto impone una tassazione più gravosa sui veicoli usati importati rispetto ai veicoli nazionali similari, incentivando così la vendita di veicoli usati nazionali e disincentivando le importazioni. La Corte ha respinto le giustificazioni di Malta, inclusi gli argomenti ambientali e di tutela del legittimo affidamento, e ha condannato Malta a farsi carico delle spese processuali, ordinando la conformità al principio di non discriminazione fiscale.
Norme richiamate
Articolo 110 TFUE
Articolo 110, primo comma, TFUE
Vieta agli Stati membri di applicare imposte interne ai prodotti importati che siano più gravose rispetto a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, garantendo la neutralità fiscale e il libero mercato all'interno dell'Unione Europea.
Motor Vehicles Registration and Licensing Act (Malta)
Articolo 2, 3, 8 della legge sull'immatricolazione
Disciplina l'applicazione della tassa di immatricolazione e della tassa annuale di circolazione (TAC) sui veicoli immatricolati o importati a Malta, distinguendo tra veicoli immatricolati prima e dopo il 1º gennaio 2009.
Massime di principio
- Un sistema fiscale interno che impone tassazioni diverse a prodotti similari in base al loro luogo di prima immatricolazione o origine può costituire una violazione dell'articolo 110 TFUE se comporta un onere fiscale maggiore per i prodotti importati rispetto a quelli nazionali.
- La compatibilità fiscale con l'articolo 110 TFUE richiede che le tasse interne siano strutturate in modo da evitare discriminazioni e non scoraggino le importazioni da altri Stati membri a favore dei prodotti nazionali.
- Argomenti quali la tutela dell'ambiente o la tutela del legittimo affidamento non giustificano una tassazione discriminatoria che penalizza i prodotti importati rispetto a quelli nazionali.
- Gli Stati membri possono evitare la discriminazione fiscale assicurando che veicoli usati immatricolati prima di una certa data, indipendentemente dallo Stato membro di prima immatricolazione, siano tassati secondo lo stesso regime.
- Quando si valuta la compatibilità di una tassa interna con il diritto dell'Unione, si deve considerare la situazione alla scadenza del termine dato per adempiere, senza tener conto di modifiche legislative successive.
Testo integrale
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