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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31460/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto esecutato ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro atti della procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti, deducendo la nullità della notifica dell'atto di precetto e del pignoramento perché eseguite presso un indirizzo dal quale egli asseriva di essersi trasferito già da trenta giorni. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendola, in via principale, tardiva per decorso del termine di 20 giorni. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato la decisione con una doglianza formulata in termini di nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, insistendo sulla pretesa invalidità delle notifiche, ma senza aggredire la statuizione autonoma di intempestività dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva, ossia la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, non specificamente censurata in cassazione. Le doglianze sulla validità della notifica del precetto e del pignoramento sono state ritenute inconferenti rispetto alla base decisoria effettiva della sentenza di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termine di decadenza; se proposta oltre il termine previsto è intempestiva e la relativa statuizione, se autonoma e decisiva, deve essere specificamente censurata nel ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso non è stato formalmente ricondotto a uno dei vizi tipici previsti dalla norma; la Corte rileva la mancanza di una corretta impostazione delle censure.

  • art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.

    La Corte richiama incidentalmente gli oneri di specificità e di indicazione degli atti/documenti, ma non fonda su ciò la decisione di inammissibilità.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione impugnata; l'omessa censura della ratio principale rende irrilevanti le doglianze sulle rationes ulteriori o meramente ad abundantiam.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto su una declaratoria di tardività o decadenza, la parte ricorrente deve impugnare specificamente tale statuizione, altrimenti ogni critica ai profili di merito resta inconferente.
  • Le censure che si limitano a contestare genericamente la motivazione, senza incardinarsi in un vizio tipico del ricorso per cassazione, non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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