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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota Prot. -OMISSIS- del 31.7.2025, notificata in pari data, con la quale la Dipma, accogliendo l'istanza di trasferimento ex L.104/92, collocava però il ricorrente “in attesa”; - di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto, compreso l’OdG del 8.10.2024 relativo alla assegnazione degli incarichi, nonché per l’accertamento e declaratoria del diritto ad essere trasferito in sede viciniore rispetto alla residenza della persona con disabilità;

Giustizia amministrativa202503246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota che, pur accogliendo l'istanza di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992, collocava il militare "in attesa" per asserita indisponibilità di posizioni organiche compatibili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare richiedente trasferimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione, dopo avere accolto l'istanza di trasferimento, lo aveva collocato in attesa, chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto e l'accertamento del diritto a essere trasferito presso una sede viciniore alla residenza della persona con disabilità. La censura cautelarmente rilevante riguarda l'insufficienza dell'accertamento amministrativo circa l'effettiva indisponibilità, nelle sedi richieste, di posti vacanti compatibili con il ruolo e il grado del militare. L'Amministrazione si era limitata ad affermare genericamente l'attuale indisponibilità di vacanze tra le posizioni organiche utili, senza fornire dati e riscontri precisi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, ritenendo che la nota impugnata non documentasse adeguatamente la carenza di posizioni compatibili. L'Amministrazione dovrà svolgere approfondimenti puntuali e documentati sulle sedi richieste, verificando l'eventuale esistenza di posti vacanti compatibili con il ruolo e il grado dell'interessato. Dovrà inoltre chiarire se le posizioni indicate dal ricorrente siano compatibili con quella ricoperta e se risultino stabilmente occupate da altri soggetti oppure vacanti, secondo quanto previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010. Non è stato disposto direttamente il trasferimento né definito nel merito il diritto vantato. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010

    La verifica della disponibilità di posizioni utili al trasferimento deve essere riferita alla compatibilità con il ruolo e il grado dell'interessato e deve essere svolta mediante accertamenti puntuali e documentati.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, accolta dal giudice ai soli fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati sensibili.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione subordina l'attuazione di un trasferimento richiesto per esigenze di assistenza a una asserita indisponibilità di posizioni organiche, non è sufficiente una formula generica sull'assenza di vacanze: deve indicare e documentare le verifiche compiute presso le sedi richieste.
  • La verifica della disponibilità ai fini del trasferimento deve considerare specificamente la compatibilità dei posti con il ruolo e il grado del richiedente e chiarire se le posizioni individuate siano effettivamente vacanti o stabilmente occupate da altri soggetti.
  • In presenza di un'istruttoria amministrativa generica e non documentata sulla disponibilità dei posti, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai soli fini del riesame, imponendo una nuova valutazione puntuale senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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