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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23562 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per la riscossione di maggiori INVIM e imposta di registro. La cartella era stata emessa in pendenza del giudizio, sulla base di precedenti decisioni della CTP e della CTR che avevano confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione relativo alla vendita di una porzione di fabbricato. Le contribuenti contestavano il merito della pretesa, richiamando la modifica del classamento dell'immobile intervenuta successivamente, anziché dedurre vizi propri della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la controversia nel merito, respingendo il ricorso originario delle contribuenti. Ha affermato che, dopo il rigetto del ricorso contro l'avviso di liquidazione, la riscossione provvisoria prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 era legittima. La cartella poteva essere impugnata soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione il merito dell'avviso già esaminato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre le contribuenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Consente la riscossione in pendenza di giudizio in caso di rigetto del ricorso del contribuente da parte del giudice di merito.

    La norma legittima l'Amministrazione a procedere alla riscossione provvisoria del tributo sulla base dell'esito sfavorevole del giudizio di merito, anche prima della definizione definitiva della controversia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri.

    L'impugnazione della cartella non può essere utilizzata per contestare nuovamente il merito dell'avviso di liquidazione o dell'atto presupposto già impugnato e deciso; sono deducibili esclusivamente vizi riferibili alla cartella stessa.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 12

    Procedimento di valutazione automatica per l'accertamento del valore di un immobile.

    La disposizione è richiamata in relazione al procedimento utilizzato dall'Ufficio per determinare il valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

    È stata invocata dall'Agenzia delle Entrate come motivo di ricorso per cassazione contro l'erronea applicazione delle norme sulla riscossione in pendenza di giudizio e sui limiti di impugnazione della cartella.

Massime di principio

  • Quando un contribuente perde in primo o secondo grado la causa contro l'atto impositivo presupposto, l'Amministrazione può procedere alla riscossione provvisoria nei limiti previsti dalla legge.
  • La cartella emessa in esecuzione di una precedente decisione sfavorevole può essere contestata soltanto per vizi propri, come errori di calcolo, difetti di notificazione, mancanza di motivazione o altri difetti direttamente riferibili alla cartella.
  • Non è normalmente possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per riaprire il merito dell'avviso di liquidazione o per dedurre circostanze già conoscibili e contestabili nel giudizio relativo all'atto presupposto.
  • Eventuali modifiche successive, come il mutamento del classamento catastale, non incidono automaticamente sulla legittimità della riscossione fondata su un avviso già confermato giudizialmente, salvo che possano essere fatte valere attraverso gli strumenti e nei termini propri.
  • La soccombenza in Cassazione può comportare la condanna alle spese del giudizio di legittimità anche quando le spese dei precedenti gradi siano state compensate.

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