Sentenza del 05/07/2018 n. 17628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso IRPEG relativo all'anno 1994, sostenendo di aver applicato correttamente l'aliquota ridotta del 18%, anziché quella ordinaria del 36%, in virtù del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, previsto per determinati enti senza scopo di lucro. Il ricorso contestava la decisione della CTR, sostenendo che il credito esposto nella dichiarazione dei redditi fosse ormai definitivamente riconosciuto perché l'Amministrazione finanziaria non lo aveva rettificato entro i termini previsti dagli artt. 36-bis e 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione, ritenendo infondata la tesi secondo cui la mancata rettifica entro i termini di accertamento rendesse automaticamente definitivo il credito richiesto a rimborso. Applicando il principio delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che i termini decadenziali per l'accertamento riguardano i crediti vantati dall'Amministrazione, ma non impediscono a quest'ultima di contestare un debito o un credito di rimborso indicato dal contribuente, anche dopo la scadenza di tali termini. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1
prevede la riduzione del 50% dell'aliquota d'imposta per determinati enti che svolgono attività senza fini di lucro, tra cui assistenza, beneficenza, ricerca scientifica e istruzione
La norma costituiva il fondamento della richiesta della Fondazione di applicare l'aliquota IRPEG ridotta, ma la sentenza non decide nel merito definitivo della spettanza dell'agevolazione: stabilisce principalmente che il credito non era divenuto incontestabile per il solo decorso dei termini di rettifica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il termine previsto per il controllo automatizzato della dichiarazione non determina, una volta scaduto, l'automatica definitività del credito esposto dal contribuente ai fini del rimborso.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 40, 42 e 43
I termini decadenziali per l'esercizio del potere di accertamento operano principalmente rispetto ai crediti fiscali vantati dall'Amministrazione e non impediscono necessariamente la contestazione di un credito di rimborso richiesto dal contribuente.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 5069 del 2016
in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento
Il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum consente all'Amministrazione di opporsi alla richiesta di pagamento o rimborso anche oltre i termini decadenziali previsti per l'accertamento dei tributi dovuti.
Massime di principio
- La mancata rettifica di una dichiarazione entro i termini ordinari di controllo o accertamento non rende automaticamente certo, liquido ed esigibile il credito d'imposta indicato dal contribuente.
- I termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria limitano il potere di accertare maggiori imposte dovute, ma non necessariamente la possibilità di contestare una richiesta di rimborso, che costituisce un debito dell'Erario.
- Chi chiede un rimborso deve dimostrare autonomamente la sussistenza del credito e dei presupposti dell'agevolazione; non può fondarsi soltanto sull'assenza di una rettifica tempestiva da parte dell'Ufficio.
- In controversie analoghe occorre distinguere tra il termine entro cui l'Amministrazione può accertare un debito tributario e il potere di verificare se esista effettivamente un credito o un rimborso richiesto dal contribuente.
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