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Legge

L.R. Veneto 5/2015

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto disciplina organizzazione, gestione e finanziamento dell’IZS delle Venezie in attuazione del d.lgs. 106/2012 e dell’Accordo allegato con Friuli Venezia Giulia e Province autonome. L’Accordo entra in vigore con l’ultima legge di approvazione degli enti aderenti; da tale data è abrogata la l.r. 34/2001.

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

La legge disciplina, per la Regione del Veneto, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), in coerenza con il d.lgs. n. 106/2012 e con l’Accordo allegato, condiviso con le altre Regioni e Province autonome interessate.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira alla semplificazione e allo snellimento dell’organizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Punta inoltre alla razionalizzazione dei costi e dei centri di spesa attraverso:

  • riorganizzazione e riduzione degli uffici dirigenziali nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata;
  • eliminazione delle duplicazioni organizzative;
  • gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche con strumenti innovativi;
  • riorganizzazione degli uffici ispettivi e di controllo;
  • riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di alta specializzazione;
  • razionalizzazione delle dotazioni organiche, prevedendo che il personale impiegato in funzioni di risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non superi complessivamente il 15% delle risorse umane utilizzate.

Ambito di applicazione e rapporti tra enti

Le disposizioni della legge e dell’Accordo si applicano nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, quali enti cogerenti. L’organizzazione e la gestione dell’IZSVE sono disciplinate, in attuazione del d.lgs. n. 270/1993 e degli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106/2012, secondo le norme dell’Accordo allegato, che costituisce parte integrante della legge.

Modifica dell’Accordo e provvedimenti attuativi

L’Accordo può essere modificato solo mediante leggi regionali e provinciali adottate sulla base di appositi accordi tra gli enti cogerenti. Gli enti cogerenti devono adottare i provvedimenti di propria competenza previsti dall’Accordo, adeguandosi ai principi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 106/2012.

Finanziamento dell’Istituto

Il finanziamento dell’IZSVE è assicurato da più fonti:

  • dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale, con riparto annuale del CIPE su proposta del Ministro della salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;
  • dal Ministero della salute per quanto previsto dalla normativa sanitaria richiamata;
  • dalle Regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a loro carico;
  • dalle aziende sanitarie, tramite quote degli introiti dei contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

Sono inoltre previsti finanziamenti e altre entrate derivanti da:

  • finanziamenti statali e regionali per servizi e compiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
  • contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
  • redditi del patrimonio dell’Istituto;
  • utili delle attività produttive autorizzate;
  • introiti per servizi e prestazioni a pagamento.

Riparto dei costi delle prestazioni aggiuntive

Per le prestazioni aggiuntive erogate per progetti comuni, le quote percentuali a carico degli enti cogerenti sono determinate secondo questi criteri:

  • 50% in base alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
  • 20% in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento;
  • 15% in base al numero dei laboratori periferici;
  • 15% in base all’estensione territoriale.

Decorrenza ed efficacia

Le disposizioni dell’Accordo acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dell’Accordo stesso.

Abrogazione della disciplina previgente

Dalla data di efficacia dell’Accordo è abrogata la l.r. Veneto 29 novembre 2001, n. 34, recante il precedente riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Restano comunque applicabili, per quanto compatibili, i principi del d.lgs. n. 106/2012 e del d.lgs. n. 270/1993.

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