L.R. Veneto 5/2015
Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto disciplina organizzazione, gestione e finanziamento dell’IZS delle Venezie in attuazione del d.lgs. 106/2012 e dell’Accordo allegato con Friuli Venezia Giulia e Province autonome. L’Accordo entra in vigore con l’ultima legge di approvazione degli enti aderenti; da tale data è abrogata la l.r. 34/2001.
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
La legge disciplina, per la Regione del Veneto, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), in coerenza con il d.lgs. n. 106/2012 e con l’Accordo allegato, condiviso con le altre Regioni e Province autonome interessate.
Finalità e principi generali
Il provvedimento mira alla semplificazione e allo snellimento dell’organizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Punta inoltre alla razionalizzazione dei costi e dei centri di spesa attraverso:
- riorganizzazione e riduzione degli uffici dirigenziali nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata;
- eliminazione delle duplicazioni organizzative;
- gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche con strumenti innovativi;
- riorganizzazione degli uffici ispettivi e di controllo;
- riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di alta specializzazione;
- razionalizzazione delle dotazioni organiche, prevedendo che il personale impiegato in funzioni di risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non superi complessivamente il 15% delle risorse umane utilizzate.
Ambito di applicazione e rapporti tra enti
Le disposizioni della legge e dell’Accordo si applicano nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, quali enti cogerenti. L’organizzazione e la gestione dell’IZSVE sono disciplinate, in attuazione del d.lgs. n. 270/1993 e degli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106/2012, secondo le norme dell’Accordo allegato, che costituisce parte integrante della legge.
Modifica dell’Accordo e provvedimenti attuativi
L’Accordo può essere modificato solo mediante leggi regionali e provinciali adottate sulla base di appositi accordi tra gli enti cogerenti. Gli enti cogerenti devono adottare i provvedimenti di propria competenza previsti dall’Accordo, adeguandosi ai principi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 106/2012.
Finanziamento dell’Istituto
Il finanziamento dell’IZSVE è assicurato da più fonti:
- dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale, con riparto annuale del CIPE su proposta del Ministro della salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;
- dal Ministero della salute per quanto previsto dalla normativa sanitaria richiamata;
- dalle Regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a loro carico;
- dalle aziende sanitarie, tramite quote degli introiti dei contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
Sono inoltre previsti finanziamenti e altre entrate derivanti da:
- finanziamenti statali e regionali per servizi e compiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- redditi del patrimonio dell’Istituto;
- utili delle attività produttive autorizzate;
- introiti per servizi e prestazioni a pagamento.
Riparto dei costi delle prestazioni aggiuntive
Per le prestazioni aggiuntive erogate per progetti comuni, le quote percentuali a carico degli enti cogerenti sono determinate secondo questi criteri:
- 50% in base alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
- 20% in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento;
- 15% in base al numero dei laboratori periferici;
- 15% in base all’estensione territoriale.
Decorrenza ed efficacia
Le disposizioni dell’Accordo acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dell’Accordo stesso.
Abrogazione della disciplina previgente
Dalla data di efficacia dell’Accordo è abrogata la l.r. Veneto 29 novembre 2001, n. 34, recante il precedente riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Restano comunque applicabili, per quanto compatibili, i principi del d.lgs. n. 106/2012 e del d.lgs. n. 270/1993.
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