Parere n. 896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, contro Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, avverso annullamento del provvedimento n. 631/6-0/2022 del 28 dicembre 2022 del comando provinciale carabinieri di -OMISSIS--sanzione disciplinare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della sanzione disciplinare della consegna di un giorno, confermata in sede gerarchica
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- n. 277/7 del 16 settembre 2022, con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di un giorno, per essersi rivolto in modo ritenuto poco consono e inopportuno alla coniuge del Comandante di Compagnia, in presenza di altro militare e in luogo aperto al pubblico. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, mancanza di contraddittorio e abuso del diritto, contestando la ricostruzione dell'accaduto e la carenza dell'istruttoria. Ha inoltre lamentato la violazione dell'imparzialità, poiché il Comandante di Compagnia, coniuge della persona asseritamente lesa, aveva denunciato l'accaduto, svolto l'istruttoria e adottato la sanzione, poi confermata in sede di ricorso gerarchico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha disposto l'annullamento della sanzione disciplinare, nonché del provvedimento che l'aveva confermata in sede gerarchica. Il principio di imparzialità derivante dall'articolo 97 Cost. impedisce che il comandante competente a irrogare una sanzione disciplinare proceda personalmente quando sia la persona offesa dalla condotta del militare. La medesima regola opera quando il comandante sia legato da coniugio, parentela o affinità con la persona lesa. In tale situazione il comandante aveva l'obbligo di astenersi sia dall'istruttoria sia dall'adozione della sanzione. La violazione dell'imparzialità determina un vizio di eccesso di potere, indipendentemente dalla natura di sanzione di corpo della misura irrogata.
Osservazioni
Violazione dell'imparzialità e obbligo di astensione
Il comandante che sia coniuge, parente o affine della persona lesa dalla condotta del dipendente non può svolgere l'istruttoria né adottare la sanzione disciplinare, poiché la situazione compromette l'imparzialità e la serenità di giudizio richieste dall'articolo 97 Cost.
Eccesso di potere
La sanzione disciplinare, successivamente confermata con il rigetto del ricorso gerarchico, è viziata da eccesso di potere per la violazione dell'imparzialità dell'autorità procedente e deve essere annullata.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio costituzionale di imparzialità dell'amministrazione impone l'astensione dell'autorità disciplinare quando essa sia la persona offesa o sia strettamente legata da coniugio, parentela o affinità alla persona lesa dalla condotta del dipendente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'articolo 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nell'ambito dei procedimenti disciplinari militari, la competenza del comandante del reparto a irrogare sanzioni non può essere esercitata quando il comandante sia la persona offesa dalla condotta del dipendente, poiché prevale il principio costituzionale di imparzialità dell'amministrazione.
- L'obbligo di astensione dell'autorità disciplinare sussiste anche quando la persona lesa sia il coniuge, un parente o un affine del soggetto competente a contestare gli addebiti, svolgere l'istruttoria o irrogare la sanzione.
- La violazione dell'obbligo di astensione dell'autorità disciplinare vizia da eccesso di potere il provvedimento sanzionatorio, anche se si tratta di una sanzione di corpo.
Sanzione disciplinare militare irrogata dal comandante legato da coniugio alla persona offesa
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare dell'Arma dei Carabinieri contro una sanzione disciplinare di un giorno di consegna, adottata dal Comando Compagnia e confermata dal Comando Provinciale in sede gerarchica.
Fatti e procedimento disciplinare
Il militare era stato sanzionato per avere rivolto un'espressione ritenuta poco consona e inopportuna alla coniuge del Comandante di Compagnia, in presenza di altro militare e in luogo aperto al pubblico. Il ricorrente aveva contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che l'istruttoria fosse carente e che la sanzione fosse fondata su una versione non veritiera dell'accaduto.
Il ricorso straordinario deduceva, tra l'altro, eccesso di potere, difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, travisamento, ingiustizia manifesta, mancanza di contraddittorio e abuso del diritto. La censura centrale riguardava l'imparzialità dell'autorità procedente: il Comandante di Compagnia, coniuge della persona coinvolta nell'episodio, aveva denunciato l'accaduto, curato l'istruttoria e irrogato la sanzione.
Posizione dell'amministrazione
La relazione ministeriale chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che le doglianze investissero valutazioni sottratte al sindacato amministrativo quanto alla congruità della sanzione e che non sussistesse un conflitto di interessi o una carenza di terzietà del Comandante di Compagnia.
Principio di imparzialità dell'autorità disciplinare
Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la competenza del comandante del reparto non è assoluta e non può essere esercitata quando il comandante sia personalmente la persona offesa dalla condotta del militare. Anche le sanzioni di corpo, infatti, sono adottate nell'ambito di un procedimento di natura disciplinare e devono rispettare il principio di imparzialità direttamente desumibile dall'articolo 97 Cost.
La Sezione ha esteso tale principio ai casi in cui la persona lesa sia legata al comandante da un vincolo di coniugio, parentela o affinità. Il legame familiare è idoneo a compromettere l'imparzialità e la serenità di giudizio dell'autorità procedente.
Applicazione al caso concreto
Poiché la persona coinvolta nell'episodio era la coniuge del Comandante di Compagnia, quest'ultimo aveva l'obbligo di astenersi sia dall'istruttoria sia dall'adozione della sanzione. La violazione dell'obbligo di astensione ha determinato un vizio di eccesso di potere.
Il vizio si estende al provvedimento con cui il ricorso gerarchico era stato respinto. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sanzione disciplinare.
Oscuramento dei dati identificativi
La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, richiamando l'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e l'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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