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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33254/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione per la sua evidenza di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L'unico motivo dedotto è stato formalmente qualificato come violazione di legge penale, ma in concreto ha mirato a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e a contestare il difetto di prova della responsabilità, senza denunciare in modo specifico un effettivo travisamento della prova e con censure ritenute generiche e non correlate al caso concreto né alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone profili di colpa del ricorrente.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata a sostegno dell'applicazione della sanzione pecuniaria in presenza di colpa per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01

    Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    Richiamata per affermare che non è consentito in cassazione prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti se non si deduce specificamente il travisamento della prova.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    Richiamata per ribadire che censure generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata non integrano un valido motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o in una ricostruzione alternativa dei fatti, se non nei limiti in cui sia dedotto specificamente un travisamento della prova.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata in modo meramente assertivo o generico per contestare la tenuta probatoria della decisione di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non è compiutamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata e si risolve in enunciazioni generiche o astratte.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare una somma in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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