Cassazione Penale, Sentenza n. 14379/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La Ferri contestava la misura ritenuta basata sul pericolo di reiterazione e deduceva la cessazione dell'attività associativa nel 2019, le dimissioni dalle cariche pubbliche, il trasferimento a Ginosa Marina, la risonanza mediatica del caso, il comportamento conforme alle prescrizioni e il proscioglimento per alcuni reati; invocava violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di valido atto di rinuncia conseguente alla revoca della misura cautelare personale oggetto del ricorso. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la presunzione di pericolo prevista dall'art. 275 cpp (applicabile ai reati ascritti) può essere superata solo con elementi che attestino la rescissione dei legami con l'organizzazione; nel caso non erano emersi novità idonee a dimostrarlo. Inoltre, la Corte ha disposto che il sopravvenuto venir meno dell'interesse non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente in sede di doglianza relativa ai presupposti della misura cautelare; collegata alla disciplina delle misure cautelari personali
art. 275 cod. proc. pen.
La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, riguardante il pericolo di reiterazione per taluni delitti (applicata nel caso al delitto contestato ex art. 416-ter c.p.) può essere superata solo con elementi che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione criminale
art. 416-ter cod. pen.
Norma sostanziale cui è riferita la contestazione (rilevante per l'applicazione della presunzione cautelare prevista dall'art. 275 cpp)
art. 416 cod. pen.
Riferita alla contestazione di associazione finalizzata a condotte di corruzione elettorale; contribuisce alla valutazione della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma processuale che consente di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse (ad es. per rinuncia o revoca della misura impugnata)
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata o il ricorrente rinuncia validamente al ricorso, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cpp.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (quando applicabile) circa il pericolo di reiterazione è difficile da superare: occorrono elementi concreti che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione criminale di provenienza.
- Il proscioglimento o l'insussistenza di alcuni fatti non necessariamente travolge la valutazione cautelare se permangono elementi che fondano il pericolo di reiterazione o la gravità indiziaria in relazione ad altri capi o al quadro complessivo.
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva è utile presentare novità concrete e verificabili (cambi di residenza, cessazione di ruoli pubblici, prova di non più attiva vicinanza all'ambito criminale) che superino la presunzione di pericolo.
- La sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente per causa non a lui imputabile impedisce la condanna alle spese processuali e al versamento nella Cassa per le ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14060/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14062/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14063/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14065/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14066/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14071/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →