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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00544/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro l'azione esecutiva avviata dalla banca sulla base di un contratto di mutuo qualificato come titolo esecutivo stragiudiziale. Sosteneva che il mutuo fosse nullo per mancanza della datio rei, poiché la somma apparentemente erogata non sarebbe stata realmente consegnata o messa a disposizione della mutuataria, ma sarebbe stata immediatamente trattenuta dalla banca per estinguere pregresse passività della debitrice verso la stessa banca. In cassazione la società ha dedotto, con motivi illustrati congiuntamente, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; in sostanza ha insistito sul difetto di prova dell'effettiva erogazione e sull'inidoneità della quietanza resa davanti al notaio a provare il trasferimento del denaro, sostenendo che l'atto pubblico fa piena prova solo dei fatti percepiti dal pubblico ufficiale e che davanti al notaio non vi sarebbe stato alcun effettivo passaggio di denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di violazione di legge perché la dichiarazione della mutuataria di avere ricevuto la somma integra confessione ex art. 2735 c.c. e, quindi, esonera il giudice dal cercare ulteriori prove della dazione; inoltre ha ribadito che il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare un'esposizione debitoria pregressa verso il mutuante, non è nullo, poiché l'accredito delle somme è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e l'impiego delle somme per estinguere il debito preesistente realizza comunque lo spostamento patrimoniale richiesto. Il motivo di omesso esame è stato ritenuto non illustrato e comunque inammissibile in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla debitrice esecutata contro il titolo esecutivo stragiudiziale.

  • art. 2735 c.c.

    La dichiarazione del mutuatario di avere ricevuto la somma è qualificata come confessione, idonea a dispensare dalla prova ulteriore della dazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è comunque inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Base della condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese con spese forfettarie.

Massime di principio

  • Nel mutuo, la dichiarazione del mutuatario di avere ricevuto la somma può integrare confessione stragiudiziale o giudiziale e, se ritualmente acquisita, vale a provare la datio rei senza necessità di ulteriori riscontri.
  • Il cosiddetto mutuo solutorio non è nullo per difetto di causa o per mancanza di effettivo spostamento di denaro: l'accredito della somma e il suo impiego per estinguere un debito pregresso sono sufficienti a integrare la consegna giuridica propria del mutuo.
  • Quando vi è doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In sede di opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità del mutuo, il debitore non può limitarsi a contestare la materiale consegna del denaro se dagli atti risulta una quietanza/confessione della ricezione della somma.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveMutuo
RamiEsecuzioniContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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